Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32913 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7704/2017 R.G. proposto da:

M.S., S.M., B.D., T.V., A.G., V.A., G.M., C.C., rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Coronas e dall’avv. Umberto Coronas, con domicilio eletto in Roma alla Via Giuseppe Ferrari n. 4;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze n. 1802/2016, depositato in data 7.12.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.10.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso monitorio ex L. n. 89 del 2001, gli istanti hanno chiesto la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo per la durata irragionevole degli autonomi procedimenti di equa riparazione incardinati dalle parti dinanzi alla Corte d’appello di Roma nel corso del 2010, rimessi per competenza alla Corte d’appello di Perugia, definiti, previa riunione, con decreto di accoglimento n. 1640/2013 e conclusi con sentenza di legittimità n. 12096/2005.

L’indennizzo era stato richiesto inizialmente per il ritardo maturato in relazione ad un giudizio amministrativo iniziato dinanzi al TAR Lazio il 19 luglio 1994.

Con decreto monitorio n. 48/2016 il Ministero è stato condannato a pagare un indennizzo di Euro 2500,00 in favore di M.S., S.M., Ci.An. e B.D. e di Euro 1500,00 in favore di T.V., A.G., V.A., G.M. e C.C., il tutto oltre accessori e spese di lite, ma, proposta opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, la condanna è stata ridotta, rispettivamente, ad Euro 1500,00 e ad Euro 1000,00, ritenendo non imputabile all’amministrazione il ritardo dipeso dalla proposizione della domanda dinanzi alla Corte di appello di Roma, dichiaratasi incompetente.

Per la cassazione di questa decisione M.S., S.M., B.D., T.V., A.G., V.A., G.M. e C.C. hanno proposto ricorso in un unico motivo.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e segg., art. 6, par. 1, CEDU, art. 111 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte distrettuale abbia erroneamente ritenuto non indennizzabile il periodo di un anno impiegato per la riassunzione del processo dinanzi alla Corte di appello di Perugia, benchè l’incompetenza fosse stata determinata da un mutamento di giurisprudenza sopravvenuto in pendenza di causa. Difatti, alla data del deposito dei ricorsi (11.2.2008, 15.7.2009, 9.12.2009), le domande di equa riparazione relative ai procedimenti instaurati dinanzi al giudice amministrativo erano devolute secondo i criteri di competenza ordinari, mentre solo nel 2010, le sezioni unite di questa Corte, con ordinanza n. 6306/2010, hanno stabilito l’applicabilità, anche in siffatte ipotesi, dell’art. 11 c.p.p., come richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3.

Il ritardo doveva quindi addebitarsi all’amministrazione, pur se dipeso da una non perfetta formulazione della norma regolativa della competenza territoriale.

2. Il motivo è fondato.

Il processo presupposto era stato inizialmente incardinato dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che si è dichiarata incompetente in applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con la pronuncia 6306/2010, secondo cui la competenza relativi a ritardi verificatisi in relazione a giudizi svoltisi dinanzi ai giudici diversi da quelli ordinari doveva individuarsi non in base ai criteri generali ma all’art. 11 c.p.p., come richiamato dall’art. 3, L. n. 89 del 2001 (Cass. 5317/2008; Cass. 4480/2006; Cass. 2076/2005; Cass. 11300/2004).

Il processo presupposto è stato, quindi, rimesso alla Corte d’appello di Perugia.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto che il ritardo cagionato dalla proposizione della domanda al giudice dichiaratosi incompetente non fosse imputabile all’amministrazione della giustizia.

Più in particolare si legge nel Decreto n. 1802 del 2016, che “due diverse corti d’appello non possono ragionevolmente definire nel termine complessivo di un anno due ricorsi consecutivi ex lege Pinto intramezzati da una riassunzione intermedia. (…) Tanto la decisione sulla competenza tanto quella sul merito, ambedue basate su riscontri documentali, richiedono gli stessi tempi di risposta, non potendosi pretendere una pronuncia istantanea o comunque più accelerata del normale quando si pone un problema d’incompetenza territoriale.

Nè può assumere rilevanza la scusabilità dell’errore compiuto dai ricorrenti nell’individuazione del giudice competente in ragione di un’incertezza giurisprudenziale all’epoca non risolta, poichè la dilatazione dei tempi conseguente non dipende da carenze intrinseche all’organizzazione della giustizia, ma da un fattore esterno, attinente alla non perfetta formulazione della norma sulla competenza per territorio, di cui risponde il potere legislativo e non quello giudiziario”.

Questa Corte ha tuttavia già avuto occasione di precisare che, per accertare la violazione del termine ragionevole del processo, non può essere imputato al comportamento della parte l’intero periodo occorso per pervenire alla declaratoria d’incompetenza del giudice inizialmente adito, occorrendo verificare se, con riguardo a tale lasso temporale, siano ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficienze dell’apparato giudiziario, tanto più quando (venendo in rilievo profili di incompetenza per territorio di natura inderogabile; Cass. 2139/2016; Cass. 13727/2003) l’ordinamento processuale riconosce al giudice l’esercizio di poteri officiosi (Cass. 1334/2005; Cass. 20403/2006; Cass. 26208/2016; Cass. 1541/2015).

Inoltre, in fattispecie analoga a quella in esame, si è stabilito che nessun addebito può essere mosso alla parte ricorrente per avere inizialmente adito la Corte d’appello dichiarata incompetente se il diverso criterio di competenza sia ricollegabile ad un mutamento di giurisprudenza sopravvenuto in corso di causa, dovendosi anche in tal caso avere riguardo al momento di inizio del giudizio presupposto (Cass. 16857/2016).

Non poteva quindi ascriversi alle parti il ritardo che era dipeso dalla dichiarazione di incompetenza del giudice, nè poteva sostenersi che della non chiara formulazione della norma sulla competenza non potesse rispondere l’amministrazione della giustizia, dato che i ricorrenti avevano adito la Corte di Roma seguendo le indicazioni della giurisprudenza precedente all’arresto di cui all’ordinanza n. 6306/2010, ed il fatto che i dubbi sollevati dall’art. 3 della legge dipendessero dal modo in cui era formulata la disposizione, non toglie che competeva al giudice il compito di fornirne la corretta interpretazione, venendo a dipendere da quest’ultima le scelte processuali successivamente adottate dalle parti.

Il ricorso è quindi accolto.

Il decreto impugnato è cassato, e non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’opposizione avverso il Decreto n. 48 del 2016 e con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 1500,00 per il giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione avverso il Decreto n. 48 del 2016 e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 1500,00 per il giudizio di merito e ad Euro 1200,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con attribuzione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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