Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32917 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11487-2018 proposto da:

V.E., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO PICCARDI 4, presso lo studio dell’avvocato PASCASIO CORRADO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPIONE FRANCO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DIFESA *****;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 17 ottobre 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.F. ed altri in data 6 dicembre 2007 innanzi ad essa ed avente ad oggetto domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi davanti al Consiglio di Stato. La Corte di Perugia ha osservato come il ricorso fosse stato proposto nei confronti del Ministero della Difesa e notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e non proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, legittimato passivo rispetto alla domanda di equa riparazione. Per la cassazione di questo decreto A.F. ed altri hanno proposto ricorso affidato ad un motivo, rimanendo intimati senza svolgere attività difensive il Ministero della Difesa ed il Ministero della Giustizia.

L’unico motivo del ricorso consiste nella denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, sostenendosi che la Corte d’Appello di Perugia avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, deducendo in subordine l’illegittima costituzionale di tale norma.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

E’ pervenuta, tuttavia, “istanza di trattazione congiunta” – a firma del difensore dei ricorrenti – dei procedimenti RG ***** e RG 11487-2018 col procedimento RG *****.

Il Collegio ravvisa altresì la necessità di disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, per esaminare direttamente gli atti inerenti ai provvedimenti pronunciati dalla Corte d’Appello di Perugia in ordine alla instaurazione del rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentire la eventuale trattazione alla medesima adunanza dei procedimenti RG *****, RG 11487-2018 e RG ***** e per acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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