Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33019 del 20/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5648-2013 proposto da:

ALTEREGO CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BORRI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. *****

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO, giusta procura speciale notarile in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1150/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/10/2012 R.G.N. 905/2011.

RILEVATO IN FATTO

che, la ricorrente, ALTEREGO CLUB (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), impugna la sentenza n. 1150, depositata in data 30/10/2012, con la quale la Corte d’appello di Firenze riformava la decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto non sussistenti gli indici di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato operante tra la società ricorrente ed i soci della stessa;

che, la Corte di secondo grado, ritualmente adita, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo di dover individuare, nel rapporto di lavoro espletato dai soci della ALTEREGO CLUB, la sussistenza degli elementi qualificanti la natura subordinata del suddetto rapporto di lavoro;

che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la ALTEREGO CLUB affidandosi a tre motivi;

che, l’INPS difende con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere violato la Corte territoriale i principi in tema di rilevanza probatoria dei verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali;

che, con il secondo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2094 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;

che, con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito agli elementi idonei ad accertare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro;

che, i motivi di ricorso appaiono strettamente connessi in quanto hanno per oggetto le valutazioni operate dalla Corte d’appello in merito al materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito, e vanno, pertanto, trattati congiuntamente;

che, in ordine alla valutazione del materiale probatorio, la Corte territoriale, con argomentazioni approfondite, esaustive, ed intrinsecamente coerenti, è pervenuta a qualificare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra la società ricorrente ed i suoi soci sulla base dei seguenti elementi: 1) continuità ed onerosità delle prestazioni lavorative rese dai soci; 2) dall’esame complessivo del materiale probatorio non sarebbero emersi elementi sufficienti ad escludere l’esistenza del potere direttivo del datore di lavoro, che, comunque, non costituisce un elemento caratterizzante la natura subordinata del rapporto di lavoro;

che, a fronte di ciò la ricorrente si limita ad esprimere un generale dissenso dalle valutazioni offerte dalla Corte territoriale in relazione, soprattutto, agli esiti dei contenuti degli accertamenti ispettivi, ed alla dedotta assenza di elementi probatori attestanti la sussistenza di un rapporto gerarchico e disciplinare tra i soci e l’associazione ricorrente;

che, ciò stante, ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso, premesso che il requisito d’esistenza di un rapporto gerarchico e di dipendenza disciplinare ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato non è di per se stesso significativo, occorrendo la sussistenza di altri criteri distintivi, quali la continuità e la durata del rapporto, e le modalità di regolamentazione della prestazione lavorativa;

che, infatti, i suddetti motivi di ricorso, al di là della rispettiva intestazione formale, nella sostanza esprimono un dissenso valutativo dalle risultanze di causa ed invocano, quindi, un diverso apprezzamento di merito delle stesse;

che, secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare non può essere proposto con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, diversamente opinando siffatti motivi di ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e di conseguenza, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 6064/2008);

che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, e le spese del presente giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento a carico di parte ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 4500,00 per onorari, ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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