Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.33021 del 20/12/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9532/2017 proposto da:

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A., in persona del leggile rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A., AN.AN., B.G., C.C., D.N.A., G.A., P.B.G., S.G., T.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMEDEO BUFI, LAURA BERTOLASO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

I.E., SC.GI., SERENISSIMA COSTRUZIONI S.P.A.;

– intimati –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.:

SERENISSIMA COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA di Ripetta 22, presso lo studio dell’Avvocato SERGIO RUSSO, rappresentata e difesa dall’Avvocato FERDINANDO PELIZZONI, giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

A.A., AN.AN., B.G., C.C., D.N.A., G.A., P.B.G., S.G., T.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso successivo –

e contro

I.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 579/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/01/2017 R.G.N. 11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato SERGIO RUSSO;

udito l’Avvocato CARLO CESTER in proprio e in sostituzione dell’Avvocato AMOS ANDREONI per delega verbale.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 23.1.2017, la Corte di appello di Venezia, in riforma in parte qua della decisione impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere tra le appellanti ed I.E. e, per il resto, rigettava gli appelli proposti dalle società Serenissima Costruzioni e Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato illegittimi i distacchi nei confronti degli altri appellati, ritenendo sussistente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di Autostrada (distaccataria) per ciascun ricorrente, con decorrenza dalla data del primo distacco.

2. Rilevava la Corte che tra le due società, facenti parte del medesimo gruppo societario, era intercorso un contratto di appalto per la realizzazione del tratto autostradale ***** e che i distacchi avevano riguardato lo svolgimento di Funzioni “interne” alla direzione lavori, di verifica e controllo sulla corretta esecuzione dell’appalto affidato alla Serenissima Costruzioni s.p.a., i cui dipendenti erano stati distaccati presso la società Auutostrada, committente. Osservava che la funzione dei distaccati, pur assecondando un fine della società distaccante, consistente nell’assicurare una tempestiva rilevazione di eventuali inesattezze o inadempimenti nelle fasi di realizzazione dell’opera, funzionale anche alla tempestività dei pagamenti da parte del committente, non realizzava un interesse “proprio” della Serenissima Costruzioni, che non era quello di collaborare nella funzione di controllo e di collaudo dell’opera, ma quello di assicurarne la realizzazione in adempimento di un obbligo contrattuale, non potendo valorizzarsi la previsione statutaria circa la possibilità che tra i compiti della società vi fosse anche lo svolgimento di prestazioni relative ai servizi di direzione lavori.

3. Evidenziava che il punto dirimente era dato dal fatto che, se la direzione lavori costituiva uno dei servizi offerti dalla società anche a favore della società Autostrada, ciò poteva avvenire solo in funzione di un interesse proprio del soggetto che si avvaleva del relativo servizio e mai della Serenissima. Riteneva eccentrico l’impiego dei distaccati rispetto alla causa del contratto di lavoro in quanto non funzionale al perseguimento dell’interesse del datore di lavoro, essendo, peraltro, tutti i costi delle risorse distaccate addossati alla committente, con evidente scostamento dallo schema legale del distacco di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 2, ed essendone la richiesta avvenuta da parte della distaccataria.

4. Non poteva, poi, neanche conferirsi significatività alla appartenenza della società ad un medesimo gruppo, ove la somministrazione nella forma del distacco fosse avvenuta, come nella specie, per un interesse proprio del distaccatario, cui non faceva riscontro alcun interesse del distaccante. Rilevava che la diversa soluzione che era stata data in un’ipotesi di appartenenza delle società a medesimo gruppo era stata motivata dall’esservi tra le stesse una comune struttura di servizi amministrativi serventi le organizzazioni delle singole società del gruppo, non giustificandosi l’estensione della presunzione nel caso di contratto di rete alla sola esistenza di un gruppo, essendo in tal caso necessaria l’indagine circa il concreto interesse che sorreggeva la scelta della distaccante, che, nel caso considerato, aveva avuto esito negativo.

5. Di tale decisione domandano la cassazione Autostrada B.V.V.V. s.p.a., che affida l’impugnazione a cinque motivi e, con ricorso successivo, la Serenissima Costruzioni, con tre motivi di impugnazione, cui hanno resistito i lavoratori epigrafati e, con proprio autonomo controricorso, I.D.. Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva l’avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione di Sc.Gi. a seguito di conciliazione di cui al verbale sottoscritto innanzi alla D.T.L. di Verona del 22 11 2016.

2. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

3. Le spese sono compensate in relazione alla raggiunta definitiva regolamentazione degli effetti connessi alla controversia de qua.

4. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

RICORSO AUTOSTRADA:

5. Con il primo motivo, si denunziano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, commi 1 e 4 ter, art. 12 disp. att. c.c. e art. 2359 c.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendosi la legittimità dei distacchi per essere l’Autostrada e la Serenissima Costruzioni parte dello stesso gruppo di società, ed osservandosi che la Corte del merito, per sminuire ed evitare di applicare al caso considerato principi giurisprudenziali già affermati, aveva erroneamente rilevato la diversità del caso all’esame rispetto alle fattispecie in relazione alle quali la Corte di legittimità aveva sancito principi di carattere generale, validi per tutte le situazioni di distacco in un gruppo di imprese, evidenziando, con riguardo a tutti i distacchi di lavoratori tra aziende del medesimo gruppo, la coincidenza dell’interesse della distaccante con quello comune del gruppo, analogamente a quanto previsto per il contratto di rete di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 4 ter.

La ricorrente ritiene fuorvianti ed esulanti dal thema decidendum, e quindi anche in violazione dell’art. 112 c.p.c., le affermazioni della Corte del merito relative alla mancanza di controllo di una delle due società da parte dell’altra, discendente dall’essere entrambe controllate da altra società, non essendo controverso in causa che la società Autostrada esercitasse attività di direzione e coordinamento sulla Serenissima Costruzioni.

6. Con il secondo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 1, omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’asserita legittimità dei distacchi, sussistendo l’interesse “statutario” della Serinissima Costruzioni a collaborare ai servizi di Direzione Lavori dell’autostrada, e sul rilievo che, pure avendo premesso la Corte di Venezia la rilevanza, ai fini dell’individuazione dell’interesse della distaccante, della inerenza dello stesso al perseguimento di quanto costituiva oggetto sociale della società o oggetto delle attività proprie dell’impresa, aveva, poi, a fronte della previsione statutaria di compiti della società riferiti a “tutte le prestazioni relative ai servizi di direzione lavori”, ritenuto che mancasse tale interesse.

7. Con il terzo motivo, sono dedotte violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, art. 41 Cost., L. n. 183 del 2010, art. 30e L. n. 92 del 2012, art. 41, comma 43; nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame circa una fatto decisivo per il giudizio, sul rilievo che non poteva escludersi la legittimità dei distacchi, per essere sussistente l’interesse della Serenissima alla verifica della corretta esecuzione dei contratti d’appalto e quindi alla percezione dei corrispettivi ivi previsti senza ritardi. Si insiste sulla inesistenza di diversità dei termini “fine” ed “interesse proprio” della distaccante e si censura il sindacato di merito sulle valutazioni tecniche organizzative e produttive che competono al datore di lavoro.

8. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, sono ascritte alla decisione impugnata nel quarto motivo, sostenendosi l’irrilevanza, ai fini della legittimità del distacco, della sussistenza di interessi comuni e/o concorrenti con quelli del distaccatario (Cass. 6944/2015 per un’ipotesi di ritenuta legittimità dell’operazione in presenza di un interesse comune del distaccatario per essere l’attività svolta coordinata con quella dell’azienda distaccante).

9. Infine, si censura la decisione per violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, commi 1 e 2 e art. 85, L. n. 1369 del 1960, art. 1, artt. 1344,1362,1414 e segg. e art. 2697 c.c., ed è dedotta nullità della sentenza, assumendosi la effettività e liceità dei distacchi per mancanza di qualsivoglia interposizione fittizia di manodopera e di frode alla legge, sul rilievo che non vi era alcun intento elusivo, neanche eccepito dai lavoratori, che la fattispecie di cui alla L. n. 1369 del 1960, era stata già abrogata e che il distacco sia pienamente legittimo anche quando la richiesta provenga dal distaccatario o quest’ultimo provveda, nell’ambito dei rapporti interni tra le due società, a rimborsare i costi per i lavoratori distaccati alla società distaccante.

RICORSO SERENISSIMA COSTRUZIONI:

10. La società denunzia: 1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30; 2) Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione; 3) Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa pronuncia sulla domanda di cessazione della materia del contendere proposta nei confronti di I.D.. Con quest’ultimo motivo si assume di avere chiesto in sede di conclusioni dell’atto di appello che venisse dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dell’Ispirato, non avendo ritenuto lo stesso di coltivare in sede giurisdizionale l’impugnativa del licenziamento intimatogli il 16.1.2015 dalla Serenissima nell’ambito della procedura di riduzione del personale. Si richiama il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 4 bis e si sostiene che gli atti di risoluzione del rapporto dovessero intendersi come riferibili alla distaccataria, nell’ipotesi in cui il distacco fosse stato ritenuto non genuino.

11. I motivi del ricorso dell’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. ed il primo ed il secondo motivo del ricorso della S.p.a. Serenissima Costruzioni hanno tutti ad oggetto la questione dell’interesse al distacco della prima società e possono pertanto esser congiuntamente esaminati, proprio per i profili comuni che caratterizzano le censure.

12. Quanto al collegamento societario tra distaccante e distaccataria, desunto dalle società ricorrenti dall’essere le stesse in rapporto di collegamento societario per appartenere allo stesso gruppo di società, va premesso che la sentenza impugnata ha valorizzato una serie di circostanze che deponevano per l’illegittimità del distacco nel caso esaminato ed ha affermato che nessuna analogia con fattispecie strutturalmente diverse potesse giustificare l’applicazione della presunzione assoluta di sussistenza dell’interesse del distaccante – prevista in presenza di un contratto di rete – e la sua estensione oltre le ipotesi individuate, nelle quali era superflua l’indagine circa il concreto interesse a sostegno della scelta del distaccante.

Le ricorrenti contrappongono alla ricostruzione del rapporto societario tra le due società effettuata dalla Corte di Venezia una diversa configurazione del complessivo assetto societario che legava la Serenissima all’altra, indicata come capogruppo, senza tuttavia uno specifico riferimento a dati documentali idoneamente trascritti ed asseritamente trascurati dal giudice del merito, in dispregio del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, ed in forza di allegazioni non indicate come già svolte nelle fasi di merito, pure genericamente esposte.

13. Si assume, in particolare, la violazione del dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 4 ter, con richiamo a principi giurisprudenziali (Cass. 1168/2015, con orientamento ritenuto confermato da Cass. 21.4.2016 n. 8068) che sarebbero stati disattesi dalla Corte di Venezia. Al contrario, deve rilevarsi che la norma invocata, inserita dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, comma 2, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99, si riferisce al distacco tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, prevedendo che in tale ipotesi l’interesse della parte distaccante sorga automaticamente in forza dell’operare della rete ed ammettendo la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso e che i principi affermati nella pronunce richiamate, che hanno ritenuto applicabile la presunzione iuris et de iure di sussistenza dell’interesse del distaccante, hanno avuto riguardo a situazioni differenti dal caso esaminato, riferite ad un’organizzazione unificata dell’attività.

In particolare, nella situazione esaminata da Cass. 8068/2016 il distacco del lavoratore era avvenuto presso un ufficio di altra società del gruppo che si occupava della gestione amministrativa di tutte le società del raggruppamento, che avevano adottato un sistema di gestione integrata dei servizi serventi le diverse organizzazioni delle singole società del gruppo, laddove nell’altra veniva conferito risalto all’operare del contratto di rete, che rappresenta un ipotesi di collaborazione codificata tra imprese idonea a fare emergere l’interesse comune. Situazione ben diversa dalle ipotesi, come quella per cui è causa, in cui, in assenza di un particolare collegamento tra imprese, che non sia riconducibile neanche all’ipotesi di società collegate o controllate in cui il legame sia connotato da meccanismi di controllo specifici (influenza dominante su un’altra società per effetto del possesso della quota maggioritaria di partecipazione nella stessa o per la sussistenza delle condizioni indicate nella norma di cui all’art. 2359 c.c. – situazione presa a riferimento alla Direzione Generale del Ministero competente in sede di risposta all’interpello di CONFINDUSTRIA del 10.1.2016 richiamato dalle società) viene in rilievo l’esigenza di verificare la sussistenza in concreto dell’interesse del distaccante, il cui accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi. (cfr. Cass. 15.5.2012 n. 7517). Ciò in forza del principio generale per cui la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell’impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell’interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo (cfr., tra le altre, Cass. 21.11 2013 n. 26138, Cass. 3.3.2010 n. 5112, Cass. 22.3.2007 n. 7049, Cass. 17.6.2004 n. 11363).

14. Quanto alla sussistenza dell’interesse, a norma di statuto, della Serenissima Costruzione s.p.a. a collaborare ai servizi di direzione dei lavori dell’autostrada, a pag. 15 della sentenza impugnata si rileva, in conformità ai principi validi in tema di distacco, che, se la direzione lavori costituiva uno dei servizi offerti dalla società, anche a favore della società Autostrade, ciò poteva avvenire solo in funzione di un interesse “proprio” del soggetto che si avvaleva di tale servizio e mai della Serenissima. Quindi, viene chiarito in che termini non era possibile ritenere che il distacco realizzasse un interesse proprio della distaccante, che non era quello di collaborare nella funzione di controllo e di collaudo dell’opera, ma quello di assicurarne la realizzazione in adempimento di un obbligo contrattuale, che spettava alla committente verificare con propri dipendenti, sicchè l’impiego dei distaccati si poneva in termini di eccentricità rispetto alla causa del contratto di lavoro, non costituendo una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed evidenziando pertanto un impiego deviato dello strumento negoziale del distacco, in ragione del perseguimento di un interesse proprio del distaccatario.

15. Anche la pretesa di ravvisare la sussistenza dell’interesse della distaccante in una ragione di carattere economico (verifica della corretta esecuzione dei contratti di appalto in vista del percepimento dei corrispettivi senza ritardi) è destituita di giuridico fondamento ove si osservi che una cosa è l’interesse economico, altro quello giuridicamente rilevante (connesso al permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante), che giustifica la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione. Correttamente la Corte del merito ha, dunque, evidenziato che, cosi come non poteva essere valorizzata la previsione statutaria che includeva tra i compiti della società distaccante, analogamente non rilevava l’ulteriore profilo della opportunità del distacco sul piano meramente economico per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi di direzione lavori.

16. L’ulteriore profilo di censura fondato sulla irrilevanza, ai fini della legittimità del distacco, della sussistenza di interessi comuni e/o concorrenti con quelli del distaccatario, ugualmente deve ritenersi inidoneo a scalfire l’impianto argomentativo della pronuncia, che ha, invece, rilevato come vi fossero delle palesi anomalie rispetto alla causa del contratto di lavoro, non potendo configurarsi, se non nei termini sopra precisati, una comunanza di interessi, laddove l’attività di direzione e controllo, in un contesto connotato da profili pubblicistici, per essere la società Autostarda BS-Pd soggetta all’applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006 (codice degli appalti), non poteva essere demandata al personale della appaltatrice nei cui confronti il controllo stesso doveva essere effettuato. Dovendo ritenersi che la esistenza di interessi in astratto confliggenti, tra controllore e controllato, ne escludesse la comunanza, e che l’accollo in capo alla distaccataria dei costi dei lavoratori distaccati, la provenienza della richiesta di distacco direttamente dalla distaccataria, la accertata prevalenza dell’interesse di quest’ultima rispetto a quello della distaccante costituissero altrettante anomalie, che hanno indotto il giudice del gravame a ritenere l’insussistenza di un valido interesse al distacco della Serenissima Costruzioni s.p.a..

Le stesse anomalie hanno condotto a ravvisare l’intento elusivo posto in evidenza nella pronuncia oggetto di impugnazione, intento che ha inciso sul complessivo giudizio di illegittimità della operazione contrattuale posta in essere dalle parti, con valutazione dei profili probatori idonei ad avallare la dedotta carenza di interesse della distaccante, senza con ciò sconfinare nell’esame di questioni non dedotte e non sottoposte all’esame del giudice del gravame.

17. Conclusivamente, sono stati correttamente evidenziati i punti di divergenza dalla fattispecie richiamate dalle ricorrenti i cui principi, affermati nei precedenti posti a sostegno delle censure, non sono trasponibili alla presente fattispecie, della quale è stata bene evidenziata la peculiarità, essendo già logicamente insostenibile che lavoratori della società appaltatrice siano distaccati presso la società committente – deputata al controllo della regolare esecuzione delle opere appaltate – per esigenze di supporto alle attività amministrative e tecniche di cantiere per la verifica della (corretta) realizzazione delle opere appaltate, ed essendo stata realizzata un’operazione priva di ogni temporaneità, anche intesa in senso relativo, con riguardo alla durata e permanenza dell’interesse al distacco.

18. La sentenza impugnata è ben motivata con riguardo alla sussunzione della fattispecie concreta in quella normativamente prevista, nè si ravvisano le “eccedenze” ed “eccentricità” dei temi del collegamento societario di vario tipo rispetto alla prospettazione delle parti, non rivestendo significatività ai fini considerati quanto rilevato dalla società distaccataria nella memoria illustrativa, in relazione all’inesistenza di alcuna norma di legge e/o di convenzione che vietasse al concessionario di impiegare, per il controllo dei lavori affidati a società controllate, dipendenti distaccati da queste ultime.

19. Non va poi mancato di rilevare che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. decreto sviluppo), ha proceduto all’ulteriore riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, facendo riferimento all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, prevedendo, oltre ad una riformulazione in termini restrittivi, due ipotesi di esclusione, definite, rispettivamente, dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), ipotesi accomunabili nel riferimento alla minore impugnabilità della c.d. doppia conforme. Un’ipotesi riguarda il caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione perchè sprovvista di “una ragionevole probabilità di essere accolta”, nel qual caso, “quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”, il ricorso per cassazione – proponibile per saltum avverso la sentenza di primo grado – “può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui dell’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4”. L’altra ipotesi deriva dall’estensione di questa disposizione “al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”. Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla doppia conforme si applicano “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012);

20. Nella specie, si ricade anche temporalmente nella seconda ipotesi, sicchè ogni censura riferita al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile.

21. Infine, deve rilevarsi come all’ipotesi qui scrutinata, in cui il licenziamento di I.D. è stato risolto il 16.1.2015 dalla s.p.a. Serenessima Costruzioni, non siano applicabili i principi affermati da Cass. 13.9.2016 n. 17969, con riguardo alla differente fattispecie, parificata a quella in tema di somministrazione irregolare, nell’ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, per la quale è stato ritenuto onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti di quest’ultimo (in virtù del rilievo che gli atti di gestione compiuti dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli effetti negoziali, anche modificativi del rapporto di lavoro, ivi incluso il licenziamento), posto che nella specie il licenziamento è da ritenersi tamquam non esset sin dalla data in cui era stata dichiarata, dalla sentenza di primo grado – antecedente al recesso – l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Autostrada (distaccataria) per ciascuno dei lavoratori distaccati.

22. Alla stregua di tutte tali considerazioni, i ricorsi devono essere respinti.

23. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società e sono liquidate come in dispositivo, in favore rispettivamente di tutti i controricorrenti costituitisi e dell’Ispirato, costituitosi separatamente.

24. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per entrambe le ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla posizione di Sc.Gi. e dichiara compensate le spese tra le parti; rigetta entrambi i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15% in favore di I.D. ed in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15% in favore degli altri contorricorrenti Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472