Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33076 del 20/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22601-2017 proposto da:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA INCALZA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO GRECO;

– ricorrente –

contro

D.A., D.M., D.F.R., in proprio e nella qualità di eredi di C.R., P.G. in proprio e nella qualità di Procuratrice Generale di PA.GI.

e P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ATTILIO DORIA, LORENZO DURANO, VINCENZO METAFORA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA INCALZA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO GRECO;

– controricorrente ai ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 715/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 03 luglio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06 novembre 2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti il Comune di Brindisi impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Lecce ha liquidato, su domanda degli istanti D., l’indennità loro dovuta dal Comune ricorrente per l’occupazione legittima di un fondo dei medesimi e ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro, della violazione degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in ragione del giudicato formatosi su detta domanda, atteso che la pregressa statuizione in ordine ad essa adottata dalla medesima Corte d’Appello – che aveva ritenuto detta domanda già coperta da giudicato interno per effetto del rigetto implicito decretato in primo grado – non era stata fatta oggetto di gravame.

2. Al proposto ricorso resistono gli intimati con controricorso e ricorso incidentale con cui censurano la pure parimenti impugnata decisione per non aver riconosciuto sull’indennità liquidata il maggior danno dell’art. 1224 c.c. e per vizio di motivazione avendo sul punto il giudicante omesso di pronunciarsi 3. Memoria dei ricorrenti incidentali ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il collegio reputa opportuno rimettere la trattazione della controversia all’udienza pubblica.

P.Q.M.

Rimette la causa all’udienza pubblica avanti alla Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-Prima sezione civile, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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