Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33111 del 20/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22594-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO SANTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 595/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; osserva quanto segue:

Con sentenza n. 595/25/2015, depositata il 26 marzo 2015, non notificata, la CTR del Veneto rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Belluno – nei confronti del sig. V.F. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Belluno, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2006, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva inteso recuperare a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR), art. 67, una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Prodotta dal controricorrente, nelle more tra la riserva in decisione della controversia e la pubblicazione della decisione, istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, con ordinanza interlocutoria n. 26257/17 fu disposta la sospensione del giudizio.

La controversia torna all’esame del collegio a seguito d’istanza dell’Amministrazione che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo il contribuente provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della relativa procedura.

Osserva la Corte che l’Amministrazione finanziaria ha attestato la regolarità della definizione agevolata della lite, avendo il contribuente provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il relativo perfezionamento, secondo quanto previsto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, lett. b), così come convertito in legge.

Ciò, implicando il venir meno della sentenza impugnata, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, lett. b), convertito con modificazioni nella L. n. 96 del 2017.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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