Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.33358 del 21/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16818/2015 proposto da:

Fallimento ***** Srl, in persona del curatore fallimentare B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana, 78, presso lo studio dell’avvocato Spagnuolo Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bonfatti Sido, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli, 12, lo studio dell’avvocato Masciocchi Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato De Luca Antonio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE depositata il 22/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2018 dal consigliere DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Dazzi Sabrina, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’avvocato De Luca Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 22 maggio 2015 il Tribunale di Parma ha accolto l’opposizione proposta dall’avvocato C.R. avverso il diniego di ammissione in prededuzione al passivo del Fallimento ***** s.r.l. del proprio credito di Euro 61.444,50, vantato per prestazioni professionali rese per assistenza alla società fallita nella procedura di concordato e di revoca dello stesso.

A fondamento della decisione il Tribunale ha posto il novellato L. Fall., art. 111, comma 2, che ha ritenuto dettare un precetto di carattere generale in forza del quale il credito del professionista per l’attività ivi contemplata rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di detta procedura, non potendosi viceversa condividere la lettura della norma data dalla curatela, secondo cui la nozione di funzionalità implicherebbe comunque la valutazione dell’inerenza delle prestazioni alle necessità di risanamento dell’impresa ed all’esistenza di un vantaggio per i creditori, tesi che, viceversa, secondo il Tribunale, finirebbe con lo svuotare la norma di significato.

2. – Per la cassazione del decreto il Fallimento ***** s.r.l. ha proposto ricorso per quattro mezzi.

C.R. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

3. – Il ricorso, inizialmente avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

Il primo motivo lamenta “erronea applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2, per la ritenuta irrilevanza dell’accertamento della funzionalità del credito alla tutela dei creditori della procedura concorsuale, in funzione del quale l’importo è sorto”, censurando per l’appunto l’affermazione del Tribunale che ha ritenuto non previsto dalla norma alcun accertamento di utilità concreta o potenziale, dell’attività del professionista per la procedura minore e/o per il successivo fallimento ai fini del riconoscimento della prededuzione.

Il secondo motivo lamenta “erronea applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2, e della L. Fall., art. 173, comma 3, per la mancata considerazione degli effetti della revoca del concordato preventivo a seguito dell’accertamento della mancanza delle condizioni di ammissibilità”, censurando l’omesso esame delle concrete ragioni della revoca della procedura minore ai fini della necessaria valutazione dell’utilità dell’opera professionale per la procedura maggiore.

Il terzo motivo lamenta “erronea applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2, per la mancanza del requisito della “funzionalità” ad una procedura concorsuale del credito derivante dall’attività di assistenza nella presentazione di domanda di concordato preventivo non ammessa”, censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che il C. aveva prestato la sua attività per la presentazione, in data 16 settembre 2013, di una domanda asseritamente modificativa di una già proposta domanda di concordato preventivo che aveva dato luogo all’apertura della procedura con provvedimento del 4 aprile 2013, procedura esitata nella revoca dell’ammissione al concordato del 17 marzo 2014, sulla base della relazione del commissario giudiziale, di guisa che l’attività del C. doveva ritenersi priva di rapporto di funzionalità rispetto alla procedura.

Il quarto motivo lamenta “erronea applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2" per la inammissibilità del collocamento in prededuzione di crediti derivanti da atti posti in essere senza la necessaria autorizzazione prevista dalla L. Fall., art. 167”, censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che l’attività prestata dal C. in corso di una già introdotta procedura di concordato preventivo necessitava di autorizzazione giudiziale.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo è infondato.

La decisione adottata dal giudice di merito, difatti, è conforme all’insegnamento di questa Corte, che non v’è ragione di riconsiderare, secondo cui il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionali all’omologazione del concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che ai fini di tale collocazione debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (Cass. 4 novembre 2015, n. 22450; Cass. 10 settembre 2014, n. 19013; da ultimo, con riguardo agli accordi di ristrutturazione, Cass. 18 gennaio 2018, n. 1182; non rileva il precedente di Cass. 16 maggio 2017, n. 12141, reso nei confronti dello stesso fallimento, ma in fattispecie totalmente diversa, ossia in relazione ad attività svolta “per adempimenti non indefettibili ma ancora preliminari” alla procedura di concordato preventivo, di guisa che non risultava scrutinata la funzionalità dell’attività rispetto alla procedura).

Nè varrebbe richiamare in contrario il principio secondo cui il credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo non è prededucibile nel successivo fallimento, ove l’ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza, posto che, in tale ipotesi, non solo la prestazione svolta non è stata di alcuna utilità per la procedura, ma si è rivelata addirittura potenzialmente dannosa per i creditori, tenuto conto della erosione del patrimonio a disposizione della massa per effetto della continuazione dell’attività di impresa (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3218).

Tale massima infatti non contraddice il principio in precedenza menzionato, ma opera un distinguo rispetto ad esso, per il caso – estremo – che la procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista fosse a conoscenza, distinguo peraltro irrilevante in questa sede, giacchè, come subito si dirà, nel caso di specie non risulta fosse stato dedotto nella fase di merito che il compenso richiesto dal C. non fosse dovuto per tale ragione.

2.2. – Sono inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati.

Con essi si deduce che il compenso richiesto dal C. non sarebbe stato dovuto sia perchè il concordato era stato revocato per atti di frode (caso in cui, in effetti, come si è visto, il compenso potrebbe non essere dovuto, ove il professionista sia consapevole della frode), sia perchè il professionista avrebbe svolto la sua prestazione in relazione ad una nuova proposta di concordato, diversa da quella che aveva dato luogo al provvedimento di ammissione ed alla successiva revoca, sia perchè la sua attività non sarebbe stata autorizzata dal giudice delegato.

Orbene, delle menzionate circostanze non v’è traccia nel provvedimento impugnato.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (in questo caso nel decreto), è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

In questo caso non risulta dal ricorso, tantomeno in modo specifico, che le menzionate circostanze fossero state dedotte nella fase di merito, come e quando.

Le censure sono perciò come si premetteva inammissibili.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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