LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20222-2017 proposto da:
ROMA CAPITALE *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SPORTELLI;
– ricorrente –
contro
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRENTONICO 110, presso lo studio dell’avvocato FULVIO MAFFEI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza parziale n. 120 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 9/01/2015, e la sentenza definitiva n. 3664/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RITENUTO
che:
Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, nei confronti di D.A. e avverso la sentenza parziale n. 120 della Corte d’appello di Roma, depositata il 9/01/2015, nonchè avverso la sentenza definitiva n. 3664/2017 della predetta Corte territoriale, depositata il 01/06/2017; con la prima di tali sentenze, in totale riforma della sentenza n. 156/2010 del Tribunale di Roma – Sezione Distaccata di Ostia, la già indicata Corte territoriale ha dichiarato l’appellato Comune di Roma civilmente responsabile dell’illecito oggetto di giudizio e per l’effetto, lo ha condannato al risarcimento in favore dell’appellante D.A., dei danni dallo stesso subiti, da liquidarsi in prosieguo del giudizio, e, con la seconda delle predette sentenze, la medesima Corte ha condannato Roma Capitale al risarcimento dei danni in favore dell’appellante, per il complessivo importo di Euro 17.801,72, oltre interessi, nonchè alle spese del doppio grado del giudizio di merito e alle spese di c.t.u.;
ha resistito con controricorso D.A.;
la proposta di improcedibilità del ricorso, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la ricorrente ha pure depositato “nota di deposito” datato, 13 giugno 2018, con i relativi allegati;
CONSIDERATO
che:
tra l’adunanza camerale e il deposito dell’ordinanza, con riferimento al tema dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 22438/18 e che, da ultimo, con O.I. 28844/18, sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di ulteriori questioni sempre relative all’improcedibilità del ricorso per cassazione;
ritenuto che non sussistono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in seguito a riconvocazione, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018