Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33532 del 27/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29142-2017 proposto da:

C.H., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA PESCOLLA;

– ricorrente –

contro

MOLISE VIDEO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUA TRIGGIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

RILEVATO

che, con sentenza del 13 giugno 2017, la Corte di Appello di Campobasso confermava la decisione del Tribunale in sede che aveva: dichiarato inammissibile la domanda proposta da C.H. nei confronti della Molise Video s.r.l. intesa ad impugnare il recesso dal contratto di apprendistato, contratto di cui era stato chiesto accertarsi la illegittimità essendo mancata del tutto l’attività formativa; rigettato la domanda intesa alla condanna della convenuta società alle differenze retributive dovute in considerazione del CCNL applicabile e della mansioni effettivamente svolte;

che, ad avviso della Corte territoriale, doveva essere applicato il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4, lett. d), essendo stato ricevuto il telegramma di licenziamento per fine apprendistato dalla C. in data 18.12.2010 mentre l’impugnazione del recesso era stata effettuata con missiva del 6 maggio 2011 e non potendo trovare applicazione la proroga di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, inserito dal D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, art. 2, comma 54, conv. con modificazioni in L. 26 febbraio 2011 n. 10, essendo la decadenza in questione già maturata anteriormente alla entrata in vigore della citata L. n. 10 del 2011;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la C. affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la Molise Video s.r.l.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, conv. con modificazioni in L. 26 febbraio 2011 n. 10, nonchè della L. n. 183 del 2010, art. 32, e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6(in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie de quo il cd. decreto “milleproproghe” perchè alla data di entrata in vigore dello stesso (il 26 febbraio 2011) era già spirato il termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dal 18 dicembre 2010;

che non ricorrono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio della presente causa stante l’assenza di recenti precedenti sulla questione posta nel motivo;

P.Q.M.

La Corte, rimette la causa alla sezione semplice (quarta).

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

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