Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33543 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11667-2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE INTERPODERALE GRANATELLO BIRGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio degli avvocati CORRADO GRANDE, MIONE CARMEN (STUDIO LEGALE CHIOMENTI), rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO MIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARSALA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1798/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

RITENUTO IN FATTO

1 L’Associazione Interpoderale Granatello Birgi propone ricorso per cassazione, con tre motivi, nei confronti del Comune di Marsala, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1798/14, depositata il 3 novembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda della odierna ricorrente di condanna del Comune di Marsala al pagamento ex art. 1150 c.c. di 30.668,74 Euro, di cui 16.912,31 Euro per opere murarie ed il residuo per lavori di messa in sicurezza, eseguiti in un’area di proprietà comunale che le era stata concessa in uso per esercitarvi l’attività di raccolta ed avvio al riciclaggio di rifiuti plastici provenienti in massima parte dal settore agricolo.

La Corte territoriale, in particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, escluso che fosse stato concluso un contratto tra il Comune di Marsala e la ricorrente, riteneva che l’area fosse stata attribuita in uso alla ricorrente in forza di una vera e propria concessione amministrativa, nel rispetto delle condizioni citate nella nota del dirigente dell’11^ settore del 30 agosto 2001 n. 6619, facente parte integrante della concessione.

Escludeva pertanto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento all’Associazione del rimborso delle spese sostenute, in conseguenza della sua situazione di mera detentrice qualificata.

Affermava, inoltre, che non sussistevano neppure i presupposti per il riconoscimento dell’indennità ex art. 2041 c.c.

Il Comune di Marsala non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo mezzo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento all’azione ex art. 2041 c.c., che ha carattere sussidiario e che non era mai stata proposta da essa ricorrente.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto non attinge la principale ed autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha infatti escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità ex art. 2041 c.c.”ad abundantiam”.

La principale ratio decidendi della pronuncia di reiezione della domanda si fonda infatti sulla qualificazione del rapporto tra Comune ed Associazione, ritenuto riconducibile ad una concessione amministrativa ed alla conseguente impossibilità di riconoscere il rimborso ex art. 1150 c.c. al concessionario, quale mera detentore qualificato – e non possessore – del bene.

Il secondo mezzo denuncia la violazione degli artt. 1026 e 985 c.c., lamentando il mancato riconoscimento delle indennità per i miglioramenti, pur essendo la ricorrente titolare di un diritto di uso del bene, risultando al riguardo irrilevante che il rapporto in oggetto sia riconducibile ad una concessione amministrativa, idonea ad attribuire al privato anche diritti aventi consistenza reale.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia.

La sentenza impugnata ha escluso che la concessione abbia costituito un diritto reale di uso in capo al concessionario, trattandosi di un utilizzo dell’area strumentale all’esercizio di un’attività di interesse pubblico.

Da ciò la non applicabilità delle disposizioni in materia di diritto reale di uso e di usufrutto.

Il terzo mezzo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’interversione della detenzione in possesso, quale conseguenza dei lavori edilizi eseguiti sull’area dalla odierna ricorrente, i quali, secondo quanto dedotto, dimostravano inequivocabilmente l’intenzione di esercitare sull’area medesima il possesso.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione – idoneità dei lavori eseguiti ad integrare “interversione” della detenzione in possesso ex art. 1141 c.c. – che non risulta prospettata nei giudizi di merito, onde nessuna pronunzia risulta emessa al riguardo, nè dal Tribunale, nè dal giudice di appello.

Ciò comporta che trattandosi di questione nuova, il relativo scrutinio in sede di legittimità non è ammissibile.

E’ infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 4787/2012).

Come questa Corte ha già affermato, infatti, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il Comune di Marsala non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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