LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8461-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell’avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO AMATO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA ESATRI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 386/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2012 R.G.N. 698/2011.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza in data 21 settembre 2012, la Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame svolto dall’INPS nei confronti di M.A. e di Equitalia Esatri s.p.a., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto le opposizioni avverso il verbale di accertamento e dichiarato nulle le cartelle esattoriali aventi ad oggetto il versamento di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti;
2. la Corte territoriale ha ritenuto provato che l’attuale intimato, socio accomandatario della società M. di M.A. & C. s.a.s. gestiva esclusivamente la locazione di un unico immobile del quale riscuoteva canoni di locazione, per cui non era svolta alcuna attività d’impresa ma di mero godimento di un unico bene immobile e che dell’ulteriore partecipazione al 2 per cento nella s.r.l. M.A. (esercente attività di produzione e commercio di utensileria) nulla era dato sapere;
3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ricorre per cassazione con unico articolato motivo con il quale denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e segg., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2, e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
4. M.A. resiste con controricorso;
5. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
6. preliminarmente deve darsi atto dell’invalidità della nuova procura, conferita da parte ricorrente agli avvocati Giuseppe Amato e Federico Oppes, perchè avvenuta in violazione dell’art. 83 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis: l’art. 83 c.p.c., novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 (grazie al quale la procura può ora essere apposta anche nella memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione di quello originariamente designato), si applica, ai sensi dell’art. 58 stessa legge, solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (avvenuta il 4 luglio 2009), mentre nel caso di specie il ricorso introduttivo di lite fu depositato in epoca antecedente;
7. resta valida, pertanto, la sola procura conferita al difensore, avvocato Gianni Romoli, originariamente officiato della proposizione del ricorso per cassazione;
8. il motivo di ricorso risulta fondato sulla pretesa di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo che (come osservato già da questa Corte di legittimità in numerosi precedenti, da Cass. n. 17643 del 2016 e da ultimo da Cass. 24 aprile 2018, n. 10088) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della ratio decidendi della sentenza impugnata, correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’attuale parte intimata, essendo stato ben evidenziato che quest’ultima si limitava a riscuotere i canoni dell’immobile;
9. inoltre, in riferimento alla partecipazione al 2 per cento nella s.r.l. M.A. la Corte di merito ha all’evidenza escluso la sussistenza dell’obbligo di iscrizione in assenza di qualsivoglia elemento introdotto in giudizio per dimostrare che, quale amministratore unico, aveva svolto anche attività commerciale e non solo attività tipica di attuazione dell’oggetto sociale;
10. in concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, la prima attività, di locazione di immobile, non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione dell’immobile concesso in locazione e, dunque, non risultava, nella specie, il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti in difetto dello svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale;
11. quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;
12. presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l che abbia come oggetto un esercizio commerciale e tale presupposto non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di un solo immobile concesso in locazione;
13. quanto alla seconda attività, in qualità di amministratore unico della s.r.l. vale osservare che il decisum della Corte territoriale, incentrato sulla totale carenza di elementi ulteriori rispetto alla mera qualità di amministratore unico, non è stato validamente infirmato dalla parte ricorrente;
14. per consolidata giurisprudenza di questa Corte la qualifica di socio di una società di capitali e di amministratore unico non sono significative dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda essendo rilevando la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (v. Cass. Sez. U n. 17076 del 2011 cit. e successive conformi; da ultimo, Cass. 24 aprile 2018, n. 10088);
15. le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; nulla spese in favore della parte rimasta intimata;
16. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive conformi).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018