Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33585 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29485/2011 R.G. proposto da:

M.B.P. IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Loi Marco e dall’Avv. Demartis Francesco, con domicilio eletto in Roma, viale Colossi, n. 53, presso lo studio dell’Avv. Empoli Daniela;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna sez. staccata di Sassari, n. 224/08/2010 depositata il 15 ottobre 2010;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 giugno 2018 dal consigliere Gori Pierpaolo.

RILEVATO

che: – Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna (in seguito, CTR), veniva parzialmente accolto l’appello proposto dalla M.B.P. IMMOBILIARE S.R.L. (in seguito, la contribuente), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari (in seguito, CTP) n. 246/02/2006, a sua volta avente ad oggetto due cartelle di pagamento. Una, la n. *****, portava un recupero credito di imposta a seguito di iscrizione a ruolo D.Lgs. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis da controllo formale della dichiarazione mod.770/2002 e U60/2002 per l’anno di imposta 2001, e l’altra, la n. *****, era emessa a seguito di un “prodromico avviso”; – la contribuente proponeva ricorso cumulativo avanti la CTP, censurando, tra l’altro, quanto alla cartella n. ***** il difetto di motivazione e, quanto alla cartella n.*****, l’illegittimità della procedura attivata dall’Amministrazione, la violazione del diritto di difesa, e il difetto di motivazione; l’Agenzia resisteva e i giudici di primo grado rigettavano il ricorso; la contribuente proponeva appello, sostanzialmente riproponendo le doglianze espresse in primo grado e, quanto alla cartella *****, anche la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 19; la CTR accoglieva parzialmente l’impugnazione”, contro la cartella n. *****, confermando nel resto la ripresa nella sentenza prendendo atto del limitato sgravio; – Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affidato a tre motivi, cui l’Agenzia resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che: – Con il primo motivo, si censura la nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 36, n. 4, in relazione all’eccezione di nullità dei ruoli posti a base, e della conseguente cartella di pagamento n. ***** per violazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, e D.P.R. n. 602 del 1973artt. 19 e 25, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; – La Corte, innanzitutto, osserva ai fini dell’autosufficienza, che non è stata riprodotta la cartella impugnata; inoltre, che l’Agenzia in controricorso ha eccepito la novità della censura sotto il profilo del D.Lgs. n. 212 del 2000, artt. 7 e 19, in quanto sarebbe stata avanzata per la prima volta in appello in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ma non ha riportato il pertinente passaggio della costituzione nel giudizio di appello in cui aveva tempestivamente eccepito la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in tale sede, adempimento che, solo, ex art. 2697 c.c., comma 2, avrebbe conseguentemente imposto alla contribuente la necessità di fornire evidenza di aver coltivato la censura sin dal primo grado; nondimeno, l’intero motivo è anche infondato, dal momento che la cartella n.***** è stata pacificamente emessa sulla base di due ruoli predisposti a seguito di controllo formale della dichiarazione mod. 770/2002 e U60/2002 per l’anno di imposta 2001 e già dall’esame delle comunicazioni di irregolarità inviate alla contribuente in tale sede e, di cui non è controversa la regolare conoscenza, le contestazioni, analiticamente riproposte in controricorso, sono evidenti; – Vi è il dettaglio delle singole imposte e sanzioni, cui si riferiscono gli omessi versamenti, come accertato anche dalla CTR e, in presenza di tale analitica indicazione delle somme esposte e richieste, avendo la cartella natura meramente liquidatoria, le motivazioni del recupero a tassazione previamente esposte in sede di comunicazioni di irregolarità sono pienamente evidenti; – Questa Corte infatti ha già affermato che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, da un lato non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente (Cass. 24 gennaio 2018 n. 1711); dall’altro, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. 20 settembre 2017 n.21804), e ciò in quanto il contribuente si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale (Cass. 11 maggio 2017 n. 11612); non vi sono ragioni per discostarsi da tale linea di ragionamento, in quanto è incontestato che la motivazione è già stata portata a conoscenza della contribuente in sede di comunicazioni di irregolarità e dunque vi è stata una interlocuzione, e la cartella ha una natura meramente liquidatoria; – Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo l’Agenzia prodotto in sede di controdeduzioni in appello, le interrogazioni AT relative alle imposte non versate dalla contribuente relative ad un diverso anno di imposta, il 2002; – il motivo pecca di decisività, ed è pertanto destituito di fondamento, poichè è incontestato che la corretta documentazione fosse stata prodotta dall’Agenzia sin dal primo grado, e l’errore del nuovo deposito in appello è stato dunque del tutto ininfluente ai fini della decisione; – Con il terzo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per omessa valutazione della quietanza di pagamento modello F24 datato 8.10.2002 prodotta nei gradi di merito, e l’insufficiente motivazione della sentenza in considerazione del quadro probatorio complessivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; – Anche questo motivo non può trovare accoglimento perchè manca di decisività; è infatti vero che la CTR non ha fatto riferimento a tale versamento effettuato dal contribuente qualificabile come ravvedimento operoso e documentato in sede di appello, ma la contribuente non ha fornito alcun elemento idoneo a collegare tale versamento con la dichiarazione dei redditi mod.770/2002 e U60/2002 per l’anno di imposta 2001 oggetto della cartella; in ogni caso, è la stessa contribuente ad affermare che tale importo era stato oggetto di diverso avviso di recupero per credito indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 2002 e 2003, e non è contestato che tale atto impositivo sia stato oggetto di separato processo in cui l’Agenzia è rimasta soccombente, come si legge in controricorso, e ciò esclude qualsiasi rischio di un indebito bis in idem; – Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese secondo il canone della soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione all’Agenzia delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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