Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33625 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26122/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Alfa Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 102/40/11, depositata il 29 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 102/40/11 del 29/09/2011, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla Alfa Costruzioni s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 406/05/10 della CTP di Milano, che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo formale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex artt. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, per IVA relativa all’anno 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) con la cartella di pagamento impugnata l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero di un credito IVA relativo all’anno 2003 (anno per il quale la dichiarazione IVA non era stata presentata) e riportato nella successiva dichiarazione relativa all’anno 2004; b) la CTP respingeva il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Alfa Costruzioni s.r.l.;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello osservando che il credito IVA, documentalmente provato nel corso del giudizio e non oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio, doveva essere riconosciuto anche in caso di omessa dichiarazione annuale, sussistendo tutte le condizioni sostanziali previste dalla legge per procedere alla sua compensazione;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. la Alfa Costruzioni s.r.l. in liquidazione non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso principale, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, art. 30, comma 2, e art. 37 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che, a fronte dell’omissione della dichiarazione annuale IVA 2003, la contribuente non avrebbe potuto portare in compensazione, con la dichiarazione relativa all’anno successivo, il credito IVA relativo alla menzionata annualità, ma avrebbe dovuto procedere ad istanza di rimborso, anche perchè non v’è prova in atti che l’Agenzia delle entrate sia in grado di valutare la sussistenza del credito, mai dimostrato dalla società contribuente;

2. il motivo che, nonostante l’erroneo riferimento dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce chiaramente una violazione di legge, è infondato;

2.1. con una recente sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);

dalla motivazione della sentenza si evince che, a seguito di contenzioso su cartella conseguente a controllo cd. formale o automatizzato per dichiarazione omessa, il contribuente possa limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui alla direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, art. 17 (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa;

la menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale;

2.2. peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla deducibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo, applicabile ratione temporis: da ultimo, si veda anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018);

2.3. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione annuale IVA 2003, tuttavia il credito IVA di cui si discute risulta regolarmente indicato nella dichiarazione 2004, con ciò dovendo concludersi per il tempestivo esercizio del diritto alla detrazione e del conseguente diritto alla compensazione;

2.4. circa poi i requisiti sostanziali, la ricorrente si è limitata ad affermare che il credito IVA non avrebbe potuto essere accertato dall’Amministrazione finanziaria in ragione dell’omessa dichiarazione annuale IVA, trascurando la circostanza che la CTR ha ampiamente motivato in ordine all’adempimento dell’onere probatorio correttamente ritenuto gravante sulla società contribuente, sicchè non può nemmeno ritenersi sussistente alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Alfa Costruzioni s.r.l..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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