Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33636 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 06170/2012 R.G. proposto da:

Equitalia Nord s.p.a., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Schiavon e Arturo Maresca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via Faravelli 22;

– ricorrente –

contro

Z.R., (C.F. *****);

– intimata –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza n. 09/08/2011 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il giorno 19 gennaio 2011.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

Z.R. impugnò separatamente tre distinti avvisi di intimazione notificati da Equitalia Polis s.p.a., fondati sulle rispettive cartelle emesse a seguito di controllo formale automatizzato relativo ai periodi d’imposta 2001, 2002 e 2003, per IRPEF, addizionali regionali, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni. Riuniti i ricorsi, le impugnazioni vennero tutte respinte in primo grado; proposto appello da Z.R. limitatamente alle imposte relative agli anni 2001 e 2002, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il giorno 11 gennaio 2011, lo accolse integralmente, compensando le spese del grado. Avverso la detta sentenza, Equitalia Nord s.p.a. – cessionaria del relativo ramo d’azienda della Equitalia Polis s.p.a. -, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e ricorso incidentale adesivo fondato su un unico mezzo, mentre non ha spiegato difese Z.R..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce Equitalia Nord s.p.a. violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 26,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonchè dell’art. 140 c.p.c., avendo erroneamente ritenuto il giudice di merito che le notifiche delle cartelle effettuate nei confronti della contribuente fossero nulle, poichè l’avviso dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale era stato affisso presso l’albo del comune, anzichè sulla porta dell’abitazione della destinataria. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 140 c.p.c., poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto la nullità delle notifiche eseguite mediante deposito del plico presso la casa comunale, nonostante il messo notificatore avesse dato comunicazione alla destinataria del detto deposito mediante la rituale raccomandata informativa. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che la commissione tributaria regionale contraddittoriamente ha ritenuto nulle le notifiche delle cartelle, nonostante abbia poi affermato l’irrilevanza della mancata ricezione della raccomandata informativa da parte della destinataria. Con il quarto motivo deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, visto che il giudice di merito ha ritenuto impugnabili le cartelle annullate, nonostante fosse decorso il termine di sessanta giorni dalla loro notificazione nelle forme di rito. 2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale adesivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, avendo erroneamente ritenuto il giudice di merito che le notifiche delle cartelle effettuate nei confronti della contribuente fossero nulle, in quanto l’avviso dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale era stato affisso presso l’albo del comune, anzichè sulla porta dell’abitazione della destinataria. 2.1. I primi tre motivi del ricorso principale, come pure l’unico mezzo del ricorso incidentale, sono infondati, anche se la motivazione della commissione tributaria regionale merita di essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla luce della pronuncia del Giudice della L. n. 258 del 22 novembre 2012. 2.2. Invero, è noto che per effetto della detta sentenza “additiva” della Corte Costituzionale, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (oggi comma 4), deve leggersi oggi nel senso che la notificazione della cartella di pagamento a cura del messo comunale, quando si versi nell’ambito della c.d. “irreperibilità relativa” disciplinata dall’art. 140 c.p.c., “si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lettera e)”, cioè mediante affissione nell’albo del comune dell’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale, soltanto nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la medesima notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente. E infatti questa Corte ha già affermato che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, proprio all’esito della sentenza della cennata pronuncia della Consulta n. 258 del 2012, in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), quando vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel comune in cui deve eseguirsi la notifica delle cartelle di pagamento, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale (Cass. 19/04/2018, n. 9782; Cass. 26/11/2014, n. 25079). E’ chiaro, del resto, che il perfezionamento di qualsivoglia notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., richiede sempre il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione anche di uno solo di tali adempimenti, compresa l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; tale nullità, peraltro, resta sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nella casa comunale (Cass. 30/09/2016, n. 19522; Cass. 27/05/2011, n. 11713). 2.3. Orbene, nella vicenda all’esame, essendo incontroverso che la notifica delle cartelle di pagamento venne eseguita dal messo comunale, non avendo rinvenuto la destinataria nella propria abitazione, mediante deposito del plico presso la casa comunale ed affissione dell’avviso del deposito presso l’albo del comune, anzichè sulla porta dell’abitazione della contribuente, correttamente la commissione tributaria regionale ne ha rilevato la nullità; nè il detto vizio poteva comunque ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, atteso che la raccomandata informativa, come pure eccepito dalla contribuente, anche se effettivamente spedita dal messo comunale, sulla base degli atti non risulta essere stata effettivamente ricevuta dalla destinataria. 3. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto, come visto in precedenza, tutte le cartelle che costituisco il presupposto degli atti successivamente impugnati dalla contribuente, non risultano validamente notificate alla medesima. 4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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