LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12853/2012 R.G. proposto da:
Equitalia Nord s.p.a., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ersilio Gavino e Giovanni Calisi, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
– ricorrente –
contro
R.R., (C.F. *****) rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Glendi e Luigi Manzi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via Federico Confalonieri 5.
– controricorrente –
e nei confronti di:
Agenzia delle Dogane, in persona del direttore pro tempore.
– intimata –
Avverso la sentenza n. 164/07/2011 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il giorno 17 novembre 2011.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
R.R. impugnò l’avviso di intimazione notificato da Equitalia Sestri s.p.a., fondato sulla cartella di pagamento emessa per dazi agricoli, IVA ed interessi, anno d’imposta 1999, iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Dogane.
Accolta l’impugnazione in primo grado, Equitalia Sestri s.p.a. propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, con sentenza depositata il giorno 17 novembre 2011, lo respinse integralmente, compensando le spese del grado.
Avverso la detta sentenza, Equitalia Nord s.p.a. – già Equitalia Sestri s.p.a. -, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resiste con controricorso R.R., mentre non ha spiegato difese l’Agenzia delle Dogane.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore a titolo universale della Equitalia Nord s.p.a., e R.R. hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta tramite un avvocato del libero foro, privo di una espressa procura speciale per il giudizio in Cassazione.
1.1. Invero, secondo il recentissimo orientamento di questa sezione, cui si intende dare continuità, l’estinzione ope legis delle società del c.d. “gruppo Equitalia” ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, non determina l’interruzione dei processi pendenti, nè la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c.; e ciò ancorchè vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo ente “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali” del soggetto estinto (Cass. 15/06/2018, n. 15869; vedi anche, a proposito del subentro di Equitalia s.p.a. nelle funzioni di riscossione svolte dai concessionari privati, Cass. 28/03/2014, n. 7318).
1.2. Tuttavia, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato (Cass. 09/11/2018, n. 28684; Cass. 09/11/2018, n. 28741).
1.3. Nel caso che ci occupa, invece, Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituita con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, bensì tramite un difensore del libero foro, senza tuttavia che il medesimo abbia inteso produrre la necessaria procura speciale per patrocinare nel giudizio di legittimità; nè il medesimo difensore ha allegato l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, commi 5 e 8) e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ex art. 43, come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11).
La detta costituzione in giudizio, mediante la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata in data 26 novembre 2018, dunque, deve ritenersi radicalmente nulla; e il processo continua allora esclusivamente tra le parti originarie.
2. Con il primo motivo deduce Equitalia Nord s.p.a. violazione degli artt. 112,345 e 346 c.p.c., avendo il giudice di merito d’ufficio rilevato la natura solidale dell’obbligazione tributaria gravante sul contribuente e l’avvenuta sua integrale estinzione da parte del coobbligato, nonostante la mancanza di espressa eccezione sul punto.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice di merito, senza alcun plausibile ragionamento, ha affermato che vi erano obbligati in solido con il contribuente e che costoro avevano integralmente adempiuto l’obbligazione tributaria.
2.1. I due motivi, sostanzialmente connessi per l’oggetto, possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi inammissibili per difetto di interesse.
Invero, la commissione tributaria regionale ha osservato in motivazione che l’obbligazione tributaria oggetto dell’intimazione di pagamento impugnata, sarebbe stata già adempiuta da un coobbligato; a siffatto obiter dictum, tuttavia, non ha fatto seguire nè una statuizione di cessazione della materia del contendere, nè altra pronuncia sul merito della pretesa tributaria, limitandosi a confermare la sentenza resa della commissione tributaria provinciale, che aveva annullato gli atti impositivi impugnati esclusivamente per un vizio della relativa notifica.
3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 139 c.p.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 26, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento per violazione della disciplina prevista in caso di c.d. “irreperibilità relativa”, mentre si trattava di una notifica eseguita direttamente presso la residenza del contribuente.
3.1. Il motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni.
Per un verso, secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito in relazione alla percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrisponde ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; si tratta, piuttosto, di una inesatta percezione da parte del giudice delle circostanze poste a base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile quindi di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), (Cass. 09/10/2015, n. 20240).
Per altro verso, ove si discuta di un vizio che riguarda una relata di notifica, il principio di necessaria specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa come nella fattispecie in esame, determina l’inammissibilità del motivo (Cass. 28/02/2017, n. 5185).
3.2. Nè assume rilievo di sorta la trascrizione integrale mediante riproduzione fotografica – della detta relata, contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l’assorbente considerazione che, lo si è rilavato in precedenza, la costituzione del predetto ente è radicalmente invalida.
Va soggiunto che per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. (ovvero ex art. 380-bis.1 c.p.c.), destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Cass. 12/10/2017, n. 24007).
4. Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 140 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), visto che il giudice di merito neppure ha spiegato le ragioni per cui la notifica dell’intimazione di pagamento sarebbe nulla, senza considerare che comunque era stato raggiunto lo scopo della stessa, essendo stato ritualmente impugnato l’atto impositivo.
4.1. Il motivo è ancora una volta inammissibile per più cause; il ricorrente omette la trascrizione integrale della relata di notifica dell’intimazione di pagamento, così violando il richiamato principio di specificità dei motivi del ricorso.
In ogni caso il motivo è inammissibile anche per difetto di interesse, in quanto, come osservato in precedenza, l’intimazione di pagamento risulta annullata per omessa notifica della cartella di pagamento che ne costituiva atto presupposto; e siffatta decisione del giudice di merito ha resistito in questa sede alle doglianze esposte dal ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 18.000,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018
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