Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33640 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25263/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Domoter s.r.l., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Ruggieri Fazzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gildo Ursini, in Roma viale Liegi 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/24/2011 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il giorno 12 settembre 2011.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

Domoter s.r.l. impugnò l’avviso di rettifica notificato dall’Agenzia delle Entrate, in relazione all’IVA, anno d’imposta 1995, dovuta sui servizi di trasporto resi nei confronti di talune società committenti. Accolta parzialmente l’impugnazione in primo grado, Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che, con sentenza depositata il giorno 12 settembre 2011, lo respinse integralmente, compensando le spese del grado. Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resiste con controricorso Domoter s.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce Agenzia delle Entrate violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 546, art. 26, comma 2, n. 4), poichè la sentenza impugnata appare priva dell’esposizione dei motivi della decisione. 1.1. Il motivo è privo di fondamento, in quanto dalla lettura della sentenza emerge che la commissione tributaria regionale, sia pure in maniera assai concisa e con tratti sintetici, ha inteso dare ragione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione assunta. 2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che il giudice di merito ha omesso di esaminare le eccezioni esposte dall’appellante, in ordine all’esistenza di ingenti movimentazioni bancarie, riconducibili a persone appartenenti alla famiglia di cui facevano parte i soci della contribuente. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha omesso di motivare in ordine all’esistenza di ingenti movimentazioni bancarie, riconducibili a persone appartenenti alla famiglia di cui facevano parte i soci della contribuente. Con il quarto motivo eccepisce violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. 25 ottobre 1972, n. 633, art. 51, in quanto la commissione tributaria regionale ha affermato che non fosse onere della società contribuente, dimostrare che le ingenti movimentazioni bancarie registrate sui conti correnti dei soci della contribuente fossero riferibili alla medesima. 2.1. I tre motivi, sostanzialmente connessi per l’oggetto, possono essere trattati congiuntamente e sono tutti inammissibili. Va ricordato, anzitutto, che è inammissibile nel caso in esame la censura per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, secondo l’orientamento di questa Corte, se il giudice – come nel caso che ci occupa – si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. 11/05/2012, n. 7268). Quanto al vizio motivazionale riscontrato nell’omessa valutazione degli elementi indiziari, che potevano trarsi dalla movimentazione registrata sui conti correnti intestati a persone appartenenti al famiglia di cui facevano parte i soci della contribuente, la doglianza si mostra radicalmente inammissibile, in quanto il motivo in esame omette di trascrivere l’avviso di rettifica impugnato, difettando così della necessaria specificità, ex art. 366 c.p.c., che consente alla Corte di coglierne la rilevanza. Va soggiunto che il mezzo sarebbe comunque inammissibile, in quanto sollecita al giudice di legittimità una rivalutazione di quegli stessi elementi indiziari già ritenuti insufficienti dal giudice di merito, con valutazione in fatto che non si presta a revisione in questa sede. Parimenti inammissibile, infine, si mostra la lamentata violazione della regola generale sull’onere della prova, in quanto non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata esclusivamente sulla carenza dei necessari elementi indiziari, sufficienti per ricondurre alla società contribuente i flussi di liquidità registrati sui conti correnti di soggetti del tutto estranei alla medesima. 3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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