LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2749-2018 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, 80014130928, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.A.K.O.K.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 596/2017 del GIUDICE DI PACE, di BOLOGNA, depositata il 10/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
Che: il 6 aprile 2017 il Prefetto di Bologna ha emesso decreto di espulsione di A.A.K.o.K.; l’interessato ha proposto ricorso che il Giudice di Pace, con ordinanza del 10 luglio 2017 ha accolto, giudicando non condivisibile il giudizio di pericolosità: egli era incensurato fino al 2016 e titolare di una carta di soggiorno poi revocata, aveva legami familiari nel territorio bolognese e aveva ricevuto una proposta di lavoro a tempo indeterminato: il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2, 3, 4 e 7, assumendo che il giudice si sia sostituito all’amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale “senza nemmeno accorgersi che l’assenza della carta di soggiorno costituiva elemento prescritto dalla legge legittimante ai fini dell’espulsione”, configurandosi il provvedimento di espulsione “come atto a carattere vincolato”; nè avendo considerato che la pericolosità dell’espulso si desumeva dal fatto che la sua condotta era stata antisociale, a causa della detenzione di stupefacenti di diversa tipologia, di strumentazione utile alla preparazione delle dosi, di numerosi telefoni cellulari e di una rilevante somma di denaro incompatibile con le sue condizioni personali, circostanze sintomatiche dello svolgimento di attività criminali in modo stabile e continuativo; A.A.K.o.K. non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE il ricorso presenta profili di complessità e di possibile rilievo nomofilattico non compatibili con il rito di cui all’art. 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza della Prima Sezione. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018