LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24708-2018 proposto da:
CO.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI REMI 26, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TRIOLA, rappresentato e difeso, dall’avvocato FRANCESCO COZZOLINO;
– ricorrente –
contro
C.F., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FLORA AVALLONE;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
G.C., in qualità di tutore dei minori C.M., C.S., C.E., e B.T., B. O B.D. O D., PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DI NAPOLI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO IN FATIO La Corte d’appello di Napoli, sezione per i minorenni, con sentenza del 9 luglio 2018 ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni della stessa città del 14 dicembre 2017, la quale ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori de quo.
La corte territoriale, dopo avere ripercorso le vicende del nucleo familiare, ha confermato, sulla base delle relazioni dei servizi sociali e della casa-famiglia, oltre che del c.t.u., il giudizio di sussistenza dello stato-) di abbandono dei minori, reputando accertate gravi carenze del comportamento di ciascuno degli adulti interessati (madre, padri dei diversi minori, zia), loro patologie conclamate, l’incapacità di qualsiasi inserimento sociale, l’insussistenza di qualsiasi capacità genitoriale e di accudimento, in ragione delle deprivazioni patite, a loro volta, nell’infanzia; ha aggiunto che, in particolare, la madre ed il padre non hanno effettuato nessuno dei percorsi per essi previsti, nè sussiste alcuna relazione significativa tra la zia ed i nipoti, onde l’affidamento ad essi si risolverebbe in un vero e proprio salto nel buio e fonte di pregiudizio per i minori.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Co.An., sulla base di due motivi.
Depositano controricorso con ricorso incidentale, per tre motivi, C.F. e C.C., depositando altresì la memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dell’art. 112 c.p.c.”, perchè la corte territoriale non ha considerato come in udienza sia stato depositato il contratto di locazione, stipulato a marzo 2018, presso i datori di lavoro di badante della madre, mentre la c.t.u. è del tutto discutibile ed è comunque provato che essa non fa uso di sostanze stupefacenti, avendo al riguardo il giudice di primo grado affermato fatti inveritieri, onde non risulta affatto provata l’irrecuperabilità delle proprie capacità genitoriali in un tempo ragionevole.
Con il secondo motivo, censurano la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, della Conv. New York sui diritto del fanciullo, art. 3, della Convenzione di Strasburgo e della Carta dei diritti fondamentali UE, in quanto l’adozione è extrema ratio e le più recenti circostanze dimostrano l’idoneità della ricorrente ad accudire i minori, non avendo la corte del merito valutato bene le prove in atti.
I ricorrenti incidentali hanno, dal loro canto, proposto tre motivi di ricorso, lamentando: 1) violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 12,15, dell’art. 2 Cost., oltre ad omessa motivazione; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c.; 3) violazione art. 8 Conv. UE.
2. – In ragione della necessità che il P.G. sia notiziato del procedimento, la causa va rimessa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione semplice.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 11 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018