LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –
Dott. ARMANO Uliana – Presidente di sez. –
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente di sez. –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25707-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MALPIGHI 12/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FACCIOLONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO BONO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4574/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 3/11/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale SALVATO LUIGI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Maurizio Bono.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha respinto l’appello dalla medesima proposto nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Trapani di accoglimento dell’impugnazione da parte di D.N. del rigetto del reclamo da quest’ultimo presentato in ordine al provvedimento n. 3013 del 03.03.2009, anch’esso di rigetto, in relazione ad istanza del contribuente di correzione della proposta pubblicata di nuova cartografia revisionata (con i prospetti di variazione per l’aggiornamento censurarlo) per gli errori riscontrati con riferimento alla particella in suo possesso, per la successiva entrata in conservazione degli archivi catastali del Comune di *****, laddove l’operazione di revisione aveva comportato la formazione di una nuova particella – attraverso il frazionamento della porzione esistente – su di una zona di demarcazione tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima.
La Commissione tributaria regionale nella decisione impugnata rilevava come la proprietà privata del ricorrente risultasse accertata dal giudicato del giudice civile, di cui alla sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Distaccata di Castelvetrano n. 8 del 2002, sostanzialmente confermata – per quanto qui di interesse – dalla pronuncia n. 66 del 2007 della Corte di appello di Palermo, e che rientrassero nella giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura e l’estensione nonchè il classamento dei terreni.
Il D. resiste con controricorso alle due censure mosse alla decisione impugnata.
La causa, fissata (ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.) nell’adunanza camerale della sesta sezione civile – T del 22.11.2017 e nominato il relatore, con ordinanza interlocutoria n. 3984 del 2018 depositata il 19.02.2018, veniva rimessa al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite venendo in rilievo, con il primo mezzo, una questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, prima parte.
In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente esaminata la deduzione di inammissibilità del ricorso avversario, formulata dal D. nel controricorso, per tardività, avendo provveduto alla notifica PEC della sentenza della CTR il 17 dicembre 2015.
Essa è infondata, posto che, in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16 (Cass. n. 17941 del 2016).
Passando al merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 in relazione all’art. 32 cod. nav. e dell’art. 950 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, giacchè la giurisdizione del giudice tributario sarebbe inscindibilmente legata alla natura tributaria del rapporto e dunque al rispetto delle norme concernenti l’attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero l’intestazione catastale e delle successive volture, non estensibile all’accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali e pertanto, facendosi – ad avviso dell’Agenzia ricorrente – nel caso in esame questione intorno alla demanialità della zona, la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario.
Il motivo è infondato.
Riguardo all’oggetto della giurisdizione delle commissioni il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, stabilisce che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”. Indi, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), enuncia, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio “gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”.
Con particolare riferimento all’art. 2, comma 2 le sezioni unite della Corte hanno osservato che tale norma non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate, perchè in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare.
Ne consegue che la sua previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi alla intestazione o alle variazioni catastali e che si pongano come presupposto per l’assoggettamento a tributi o per la determinazione dell’entità degli stessi, mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016 n. 2950).
Dunque, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà. E in tali controversie le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario.
Qualora, invece, s’intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell’art. 2, comma 2, cit., anche al fine di adeguarli all’esito di un’azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi; e la giurisdizione andrà ovviamente attivata secondo il rito, di tipo impugnatorio, previsto dalla legge (Cass., Sez. Un., n. 2950/2016 cit.).
Tanto chiarito, nella specie, D.N. dopo avere presentato inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all’ufficio locale del catasto che, sulla cartografia catastale, fosse ripristinata la consistenza originaria della particella ***** del foglio di mappa ***** del Comune di *****, erroneamente frazionata con creazione anche della particella *****, con conseguente alterazione della originaria consistenza, adduceva che nel corso del giudizio di merito conseguente al provvedimento di rigetto, la contestazione sulla zona di demarcazione tra la proprietà dei privati e la contigua fascia demaniale marittima risultante da nuova cartografia catastale era stata già risolta a favore dei privati con decisione (Tribunale di Marsala – Sezione distaccata di Castevetrano, n. 8 del 2002) confermata in appello (Corte di appello di Palermo, n. 66 del 2007) e oramai definitiva. Del resto lo stesso giudice d’appello afferma che “la proprietà privata del ricorrente risulta accertata dal giudicato delle sentenze del giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e dalla stessa parte appellante, oltre che nelle controdeduzioni”.
Dunque, il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell’area controversa, resa segnatamente nei confronti dell’amministrazione della Regione siciliana. Avverso il locale ufficio statale del catasto il controricorrente ha contestato le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli all’esito giudicato civile formatosi in confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano. Sicchè la giurisdizione, ritualmente attivata secondo rito impugnatorio, non può che spettare al giudice tributario, in forza dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 19, lett. f) menzionati e in ragione della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti, secondo i parametri stringenti già individuati dalle sezioni unite in via generale (Cass., Sez. Un., n. 2950 del 2016, cit.).
Va, infine, esclusa la rilevanza del riferimento fatto dalla ricorrente alla circostanza che l’agenzia sia stata estranea al precedente giudizio civile, per farne discendere la non valenza di giudicato delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario, discendendo siffatta assenza dalla mancanza di titolarità in capo all’Agenzia di un proprio interesse dominicale in causa. Diversamente nel giudizio tributario non venendo in rilievo l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale giammai può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sull’area in questione, l’unica parte pubblica interessata è costituita proprio dall’Agenzia delle entrate, rispondendo il contenzioso catastale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 e all’art. 19, lett. f), unicamente ad una nozione d’interesse fiscale come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini.
Col secondo mezzo l’Agenzia assume la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 32 statuto regionale e D.P.R. n. 684 del 1977, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la materia del demanio marittimo rientrerebbe nell’ambito della competenza regionale siciliana, e l’Agenzia delle Entrate avrebbe il solo compito di curare l’aspetto catastale con l’aggiornamento tecnico e censurarlo. In altri termini, i giudici del merito avrebbero errato nel non accogliere la richiesta dell’Agenzia di fare intervenire nel giudizio tributario l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia.
Il secondo motivo è inammissibile prima che infondato per la sua palese genericità, dal momento che le rispettive competenze della regione e dell’assessorato sono state correttamente stabilite sulla base della natura delle domande proposte nei due diversi giudizi, come sopra chiarito, e la ricorrente non illustra le ragioni di una diversa accezione delle funzioni pubbliche assegnate.
In conclusione, il ricorso va rigettato e dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
A siffatta pronuncia consegue la condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice tributario;
condanna l’Amministrazione pubblica al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Alitalia, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 19 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018