Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.33660 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Anonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17423-2017 proposto da:

B.G., ex dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si difende personalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 c.p.c. in quanto avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli avvocati di Roma, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL PELLICE 51, presso lo studio dell’avvocato OLINDO CAZZOLLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, – COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/01/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere UMBERTO BERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato B.G..

FATTI DI CAUSA

All’esito di procedimento disciplinare instaurato nei confronti di B.G., già ufficiale superiore della guardia di finanza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 16 marzo 2006, irrogò al medesimo (nelle more collocato in congedo assoluto) la sanzione della perdita del grado per rimozione a decorrere dal 5 dicembre 1997, ai sensi della L. 10 aprile 1954, n. 113, artt. 34 e 71.

Rigettato il ricorso amministrativo dal Tar del Lazio adito da B., il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, innanzi al quale quest’ultimo aveva impugnato la predetta sentenza, ha respinto l’appello con sentenza pubblicata il 25.1.2017.

Il Consiglio di Stato ha spiegato che l’appello denotava profili di inammissibilità connessi alla violazione del dovere di specificità delle ragioni dell’impugnazione, nonchè alla novità di alcune doglianze; inoltre, rilevava l’infondatezza delle censure riflettenti asseriti vizi formali del procedimento e precisava che la pronuncia definitiva di estinzione per prescrizione del reato di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, confermativa delle statuizioni civili, non era ostativa all’esercizio dell’autonomo potere disciplinare della pubblica amministrazione; infine, secondo il giudice amministrativo, la sanzione espulsiva risultava sorretta da una organica ed esaustiva motivazione in merito al carattere riprovevole del comportamento tenuto dall’inquisito ed alla gravità dei fatti ascrittigli, lesivi dell’immagine e del prestigio della Guardia di Finanza, non incisi da alcun elemento di prova contraria; la stessa sanzione appariva, altresì, adeguata alla accertata gravità della condotta, connotata da una gravità assoluta con abuso, da parte del ricorrente, delle proprie funzioni ed in palese contrasto con l’interesse pubblico relativo al corretto svolgimento del servizio d’istituto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.G. con due motivi, articolati in più punti, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente contesta l’impugnata sentenza deducendo i seguenti vizi: difetto di giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale e violazione di legge; travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego militare; applicazione di norme di legge abrogate; esercizio illegittimo della funzione legislativa tale da usurpare sia le prerogative costituzionali esclusive del Parlamento, sia la potestà del Governo in materia di emanazione di regolamenti di esecuzione di legge approvata dal Parlamento; denegata giustizia per violazione del disposto dell’art. 6, 1 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 4 agosto 1955, n. 848, nonchè dell’art. 47, comma 2, della Carta Europea dei diritti fondamentali (pubblicata il 18.12.2000 in GUCE 2000/C 364/01) e dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 97 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., comma 1 (sul giusto processo regolato dalla legge) e art. 117 Cost., comma 1.

In particolare il ricorrente fa osservare che il Regolamento applicativo previsto dalla L. 10 aprile 1954, n. 113, art. 74,comma 3, per la disciplina della corretta procedura da osservarsi nell’inchiesta formale disposta dalla pubblica amministrazione non risultava ancora emanato, sicchè difettava ogni potere dell’amministrazione di irrogare la rimozione oggetto di causa, nè il predetto regolamento di esecuzione poteva essere surrogato da una circolare interna diramata dal Comando generale della Guardia di finanza. Inoltre, il Consiglio di Stato aveva omesso di decidere in ordine alle questioni inerenti alla sussistenza della sua giurisdizione, alla vigenza della L. n. 113 del 1954, artt. 73 e 74 nonchè in merito alla mancata considerazione da parte del TAR del Lazio delle doglianze riflettenti la gravità e la mancanza di proporzione della sanzione irrogata rispetto all’entità dell’addebito disciplinare.

2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia i seguenti vizi dell’impugnata sentenza:- Superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego militare; esercizio illegittimo di funzione legislativa; applicazione di normativa inesistente; violazione del cosiddetto divieto normativo del “ne bis in idem”; denegata giustizia per violazione del disposto degli artt. 6, 1 e art. 7, art. 1 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 4 aprile 1955, n. 848; dell’art. 47, comma 2 della Carta Europea dei diritti fondamentali (pubblicata il 18.12.2000 in GUCE 2000/C – 364/01), nonchè dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 97 Cost., commi 1 e 2, 4 e 5, art. 111 Cost., comma 1 (sul “giusto processo regolato dalla legge”) e art. 117 Cost., comma 1.

In particolare il ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato aveva eluso la circostanza per la quale non vi era mai stata a suo carico una sentenza penale passata in giudicato, travalicando, in tal modo, anche i limiti esterni della sua giurisdizione.

3. Osserva la Corte che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Occorre, infatti, considerare che il ricorrente non ha impugnato le autonome ragioni della sentenza del Consiglio di Stato incentrate in via preliminare sulla rilevata inammissibilità del gravame per la riscontrata genericità delle censure d’appello e per l’appurata novità di alcune delle questioni trattate. Tali autonome rationes decidendi, che da sole sorreggono in via preliminare la decisione impugnata, non risultano incise dalle odierne doglianze che vertono su altri aspetti della vicenda, anch’essi affrontati dal Consiglio di Stato, per cui queste ultime non potrebbero mai consentire di pervenire alla cassazione della sentenza oggetto del presente rimedio impugnatorio. Si è, infatti, da ultimo ribadito (Sez. 5 – Ordinanza n. 11493 dell’11.5.2018) che “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.” (conforme a Sez. 3, sentenza n. 2108 del 14.2.2012 e a Sez. U., sentenza n. 7931 del 29.3.2013).

4. Un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso è poi ravvisabile nella circostanza per la quale la decisione del Consiglio di Stato di aver ritenuto correttamente esercitato il potere disciplinare da parte della pubblica amministrazione attraverso il ricorso alle disposizioni della L. n. 113 del 1954 (abrogate per effetto del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 solo quattro anni dopo l’emissione del decreto di perdita del grado per rimozione del 13.3.2006, così come eccepito puntualmente dalla difesa erariale nel controricorso) rappresenta una statuizione espressa nei limiti interni della giurisdizione dello stesso giudice amministrativo, per cui il vizio denunziato di eccesso di potere giurisdizionale attraverso l’esercizio illegittimo della funzione legislativa e l’applicazione di norma inesistente si traduce in sostanza nella denunzia di un tipico error in iudicando, la cui disamina è inammissibile nella presente sede di legittimità.

Invero, si è statuito che “sulle decisioni del Consiglio di Stato, impugnabili per motivi di giurisdizione, secondo il disposto del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48 e art. 111 Cost., comma 3, il sindacato della Corte suprema è limitato al controllo del rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, e non può estendersi al contenuto giuridico della decisione, o alla valutazione della illegittimita dell’atto amministrativo impugnato ed in particolare agli errori di interpretazione ed applicazione delle norme di legge poste a base della denunziata illegittimità” (v. Sez. Un. n. 1322 del 24.5.1966). Al riguardo si è, altresì, precisato (Sez. U. – Ordinanza n. 16974 del 27.6.2018) che “la mancata o inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice amministrativo integra, al più, un “error in iudicando”, ma non dà luogo alla creazione di una norma inesistente, comportante un’invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1.”.

5. In definitiva il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

Ricorrono, altresì, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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