Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17403 del 28/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27872-2016 proposto da:

B.N., IMMOBILIARE FABRE SRL in persona del legale rappresentante F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIAMPAOLO STANCHELLINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GUBER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO DE ROSA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAROLINA CAPALDO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1056/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 5 dicembre 2011, Italfondiario S.p.A., procuratrice della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, conveniva davanti al Tribunale di Verona, la Immobiliare Fabre Srl, il suo legale rappresentante e socio, F.E., nonchè B.N., socio e co-amministratore della stessa immobiliare, chiedendo che fosse revocato, perchè inefficace, l’atto stipulato il 13 febbraio 2007, con cui B. aveva conferito in favore della Immobiliare Fabre Srl la quota di proprietà, pari ad un mezzo, di una serie di unità immobiliari costituenti un piccolo complesso edilizio sito in *****, e, in subordine, la condanna dei convenuti al pagamento del controvalore monetario dei beni alienati, facendo presente che la Cassa di Risparmio era creditrice nei confronti della società Foyer Alluminio Srl dell’importo di Euro 411.000, in dipendenza di un contratto di conto corrente e di un finanziamento. L’adempimento di tali obbligazioni era stato garantito da B.N. grazie al rilascio di una fideiussione, aggiungendo che il Tribunale di Verona aveva emesso, nel marzo 2011, in favore dell’Istituto di credito, un decreto ingiuntivo per l’importo della fideiussione pari ad Euro 176.000, oltre interessi, divenuto definitivo, perchè non opposto da parte dell’ingiunto, B.N.;

si costituivano Immobiliare Fabre Srl, F.E. e B.N. chiedendo il rigetto della domanda per carenza dei requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c.;

il Tribunale di Verona, con sentenza del 4 dicembre 2013, rigettava le domande, condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione Guber S.p.A., quale procuratrice di Leo Consumo 2 srl, a sua volta successore a titolo particolare della Cassa di Parma e Piacenza, proponeva appello con atto di citazione del 3 dicembre 2014, lamentando l’errata valutazione delle circostanze addotte a fondamento della sussistenza della scientia damni in capo al terzo beneficiario dell’atto impugnato e l’insufficienza del residuo patrimonio a soddisfare le ragioni della creditrice. La parte appellata si costituiva chiedendo il rigetto della impugnazione;

la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza dell’11 maggio 2016, riteneva fondato l’unico motivo di appello, dichiarando inefficace nei confronti della Guber S.p.A, il conferimento oggetto di impugnazione;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.N. affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso Guber S.p.A, che illustra con memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2901,2697 e 2729 c.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza della scientia fraudis del terzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 La prova della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, in capo al terzo, avrebbe dovuto fondarsi su elementi fattuali, gravi, precisi e concordanti, riguardo all’esistenza del debito gravante su B.N. nei confronti della S.r.l. Leo Consumo, a causa della fideiussione rilasciata da B. e, comunque, sull’esposizione debitoria di Fover Alluminio Srl nei confronti della banca. Al contrario, gli elementi valutati dalla Corte veneziana non potevano qualificarsi come indizi gravi, precisi e concordanti. Infatti, la circostanza secondo cui B. e F. fossero unici soci e amministratori di Immobiliare Fabre Srl, nulla dimostrerebbe circa il legame tra F. e la diversa società Fover Alluminio Srl. Inoltre la semplice comproprietà in capo a F. degli immobili conferiti pro quota costituisce elemento neutro, in considerazione del fatto non contestato e riconosciuto dalla Corte territoriale delle ben più consistenti risorse di B.;

con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, riguardo alla sussistenza del requisito della scientia fraudis da parte del terzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello avrebbe desunto dalla circostanza che anche F. avesse conferito, come pure B., la propria quota nella Immobiliare Fabre Srl, un argomento a dimostrazione del requisito della consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni della banca creditrice. L’anomalia dell’operazione deriverebbe dalla “non adeguata giustificazione della decisione” quale emerge dalla premessa dell’atto notarile con il quale le parti avrebbero giustificato tale conferimento con la volontà di aumentare il capitale sociale dell’immobiliare. Tali valutazioni sarebbero approssimative e insufficienti. Infatti, secondo logica, il conferimento anche da parte di F. di un proprio bene nella società immobiliare avrebbe potuto dimostrare soltanto il reale interesse per l’attività di tale società immobiliare, attraverso una operazione fisiologica e commercialmente ricorrente;

con il terzo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni oggetto del precedente motivo riguardo al requisito dell’eventus damni. La motivazione sarebbe contraddittoria e illogica, tanto da non permettere di riconoscerla come giustificazione della decisione, poichè la Corte territoriale dopo avere riconosciuto che B. possedeva un ingente patrimonio residuo, costituito da partecipazioni societarie per milioni di Euro, ha ritenuto comunque pregiudizievole l’atto dispositivo riguardo alle garanzie patrimoniali. In secondo luogo, la motivazione sarebbe assente nella parte in cui ritiene sufficiente per l’eventus damni la semplice maggiore difficoltà per la Banca di soddisfarsi su partecipazioni societarie, al posto di aggredire quote di beni immobili. Se è vero che, per giurisprudenza costante, è sufficiente che l’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, è necessario che il giudice di merito motivi per quale motivo sarebbe più difficile la esecuzione su alcuni beni rispetto ad altri, senza affidarsi ad astratte enunciazioni di principio. La Corte di Venezia avrebbe dovuto specificare che l’esecuzione su quote sociali è più onerosa, più lunga o più incerta. Inoltre la Corte non ha considerato che l’esecuzione su un bene immobile in comproprietà sarebbe molto meno utile, per l’esistenza di un comproprietario non debitore. Infine l’eccessivo allargamento del requisito dell’eventus damni comporterebbe il riconoscimento in favore del creditore di un diritto all’agevole esecuzione con la conseguenza che nessun rimedio dovrebbe essere concesso nel caso di semplice difficoltà nell’esecuzione;

con il quarto motivo si lamenta la violazione l’art. 2901 c.c. con riferimento all’applicazione del principio di proporzionalità in ordine all’accertamento della sussistenza del requisito dell’eventus damni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Correttamente applicando il principio dell’onere della prova, mentre spetta al creditore dimostrare che l’atto dispositivo comporta una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, è onere di quest’ultimo, provare che il proprio patrimonio residuo era tale da soddisfare ampliamente le ragioni del creditore. Il principio di proporzionalità imporrebbe al giudice di merito una valutazione complessiva, che tenga conto sia della entità del credito vantato, sia del patrimonio residuo del debitore. Nel caso di specie per la tutela di un credito di Euro 176.000 è stata dichiarato inefficace un atto di conferimento in società di una quota avente un valore pari a circa un decimo del residuo patrimonio economico del debitore. Si tratterebbe di un atto del tutto sproporzionato;

con il quinto motivo si deduce l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’Appello di Venezia avrebbe mancato di considerare che la Cassa di Risparmio, nei tre anni successivi al conferimento immobiliare, aveva mantenuto intatta la linea di credito precedentemente concessa alla società garantita, Foyer Alluminio Srl, di cui B. era fideiussore. Poichè la Cassa di Risparmio aveva ritenuto irrilevante tale atto ai fini del mantenimento della linea di credito, evidentemente da ciò avrebbe dovuto desumersi l’assenza di pregiudizio alle ragioni creditorie, con evidente macroscopica carenza motivazionale da parte dei giudici di appello;

i motivi riguardanti la scientia fraudis possono essere valutati unitariamente (primo e secondo) e nello stesso modo quelli relativi all’eventus damni (terzo, quarto e quinto);

il primo e secondo motivo sono infondati. La Corte fa corretta applicazione della prova per presunzioni ritenendo dimostrata la consapevolezza da parte del terzo F., socio della immobiliare destinataria del conferimento di beni immobili di B., a sua volta debitore della Cassa di Risparmio, riguardo al fatto che il conferimento patrimoniale del socio B. poteva ledere le ragioni creditorie dell’Istituto di credito. La prova si fonda su argomentazioni puntuali, muovendo dalla circostanza, peraltro non contestata neppure con il ricorso, che nell’atto notarile non vi sarebbe una adeguata giustificazione della decisione di aumentare il capitale di una società immobiliare, che sostanzialmente non svolgeva attività imprenditoriale. A tale elemento la Corte territoriale aggiunge la circostanza che B. e F. erano co-amministratori e soci unici dell’Immobiliare Fabre Srl, oltre che essere comproprietari dei beni oggetto di conferimento, nella misura del 50% ciascuno. Da ciò il giudice di appello implicitamente fa discendere la considerazione secondo cui B. e F. non potevano non conoscere lo stato di crisi della società, nella quale presidente e fideiussore era il primo, mentre il secondo, quale coamministratore, avrebbe dovuto necessariamente rilevare l’anomalia dell’operazione, sapendo che il socio in affari aveva trasferito l’unico patrimonio immobiliare personale all’interno della società di cui erano soci entrambi;

quanto al secondo motivo va aggiunto che è erroneamente richiamato il 360 c.p.c., n. 3 e non il n. 4, trattandosi di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Per il resto il motivo risulta generico, perchè non contesta il dato oggettivo dell’inadeguatezza della giustificazione dell’aumento di capitale contenuta nella premessa dell’atto notarile (che non trascrive ex art. 366 c.p.c., n. 6 e non contesta), ma si limita a considerazioni di carattere generale sulla normalità di siffatte operazioni commerciali;

quanto agli altri tre motivi che riguardano l’eventus damni va preliminarmente evidenziato che non è contestata la seconda argomentazione adottata dalla Corte territoriale al punto 15, pagina 7, secondo cui in una siffatta fattispecie (fideiussore) non sarebbe necessaria la prova concreta dell’eventus damni, costituendo l’atto dispositivo del fideiussore, di per sè, atto pregiudizievole (richiamando Cass. n. 762 del 2016);

per il resto, parte ricorrente pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge (terzo e quarto motivo) che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Tali profili riguardano in particolare la valutazione operata dalla corte territoriale riguardo al requisito della idoneità del residuo patrimonio a garantire l’interesse del creditore;

costituisce poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile);

i motivi, in definitiva, pur rubricati come violazione di legge, nascondono in realtà contestazioni di merito in ordine alle valutazioni condotte dalla corte e quindi si sostanziano in censure in fatto sulla motivazione del provvedimento, senza tener conto degli strettissimi limiti in cui è consentito dedurre in cassazione il vizio della motivazione. Nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti. Pertanto, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 12928 del 09/06/2014, Rv. 631150 – 01), ipotesi non ricorrenti nel caso di specie;

con specifico riferimento al terzo motivo, poi, non è contestata la violazione quantitativa del patrimonio del debitore. Sulla base di una valutazione in fatto, la Corte territoriale ha ritenuto che tale modificazione fosse peggiorativa rispetto alla originaria garanzia offerta dal patrimonio al momento in cui venne concessa la garanzia fideiussoria, argomentando in ordine alla sostituzione dell’originario patrimonio immobiliare, con la partecipazione ad un capitale societario. Quanto al quarto motivo, in ossequio al principio consolidato, secondo cui è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, il profilo della consistenza patrimoniale reale residua, e della idoneità è stato valutato dalla Corte territoriale, e non è sindacabile in questa sede, fondandosi su un accertamento di fatto. Infine, il quinto motivo apparentemente censura l’omessa valutazione di un fatto storico (mantenimento della linea di credito precedentemente concessa alla società), in realtà prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti processuali, richiedendo alla Corte di valutare tale elemento quale dato sintomatico dell’affidabilità del debitore e tale da ricostruire diversamente il profilo del pregiudizio alle ragioni creditorie;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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