LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29905-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FUNKY BAR DI I.M. SAS, I.M., G.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1540/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 02/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.a.s Funky Bar nonchè dei soci I.M. e G.M. contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, relativo agli anni 2010-2011.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due formali motivi;
che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 4, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 15, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2697 c.c., giacchè la CTR avrebbe erroneamente omesso di considerare che, in presenza di una contabilità irregolare, l’Ufficio sarebbe stato investito del potere di ricostruire induttivamente il reddito del contribuente e, in presenza di giacenze materiali quantitativamente inferiori rispetto a quelle contabili, avrebbe potuto presumere come cedute le merci non risultate più esistenti all’interno del magazzino;
che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo i giudici di appello annullato in toto l’atto impositivo, ancorchè fosse riconosciuta la debenza di minori somme;
che gli intimati non si sono costituiti;
che il primo motivo è fondato;
che, in tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, in base al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d) o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solamente con le prove tassativamente indicate del citato D.P.R., artt. 1 e 2 (Sez. 6-5, n. 19957 del 10/08/2017; Sez. 5, n. 13120 del 25/07/2012);
che, d’altronde, in tema di imposte sui redditi, nel caso di “differenze inventariali”, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 44, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette “miste”, che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente (Sez. 5, n. 6185 del 10/03/2017);
che, nella specie, la CTR non ha considerato come, in presenza di contabilità irregolare, l’Ufficio era legittimato a ricostruire induttivamente il reddito ed a presumere la cessione delle merci non rinvenute in magazzino ma risultanti dalle scritture; che anche il secondo motivo è fondato;
che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formali, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, n. 24611 del 19/11/2014);
che la stessa CTR ha ammesso l’esistenza di minori ricavi non dichiararti, come conseguenza dell’adeguamento agli studi di settore per il 2010;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019