Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17570 del 28/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27089-2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARESE 46, presso lo studio dell’avvocato FABIO BUCCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 6319/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso proposto da K.A., cittadino ivoriano di etnia djula e religione musulmana, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, negando le tre forme di tutela invocate (status di rifugiato, protezione sussidiaria o protezione umanitaria);

2. il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, preceduto da due questioni di legittimità costituzionale;

3. il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

5. occorre rilevare, prima ancora che l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate (Cass. 17717/2018, 27700/2018, 28119/2018, 32867/2018, 1876/2019) e l’inammissibilità del motivo proposto (perchè generico, misto e afferente il merito della decisione), la nullità della procura e l’inesistenza della notifica del ricorso;

6. invero, nella procura conferita per il giudizio di cassazione manca la certificazione del difensore di autografia della sottoscrizione prevista dall’art. 83 c.p.c.;

7. ulteriore ragione di inammissibilità deriva dal mancato rinvenimento in atti della notifica del ricorso – come peraltro segnalato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c. – essendo onere del ricorrente produrre la documentazione attestante il suo perfezionamento (ex multis, Cass. 8812/2017, 25525/2016, 26108/2015, 25285/2014);

8. non sussistono i presupposti per la condanna alle spese, in assenza della parte intimata, nè per il raddoppio del contributo unificato, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ex Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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