Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17595 del 28/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10604/2014 proposto da:

L.U. e R.G., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Iodice Silvio, giusta procura in calce al ricorso, e dall’avvocato Rosciano Clorinda, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrenti –

contro

Fallimento ***** S.p.a., in persona del curatore pro tempore Dott. B.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Russo Stefano Maria, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 749/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2019 dal cons. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.p.a., proposta dagli architetti L.U. e R.G., avverso il diniego di ammissione del credito di Euro 1.254.000,00 insinuato in via privilegiata a titolo di compenso per l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, strutturale, espletamento delle pratiche amministrative e delle funzioni di responsabile della sicurezza, nonchè di direzione dei lavori nei confronti della Rex Costruzioni s.r.l. con cui la ***** (poi fallita in data 29/06/2011) aveva concluso in data 11/03/2002 contratto di appalto registrato per la realizzazione del complesso immobiliare San Marco in Afragola – motivato dal giudice delegato con l’inopponibilità della scrittura privata di incarico del 14/02/2001 in quanto priva di data certa anteriore al fallimento, la mancanza di traccia del credito nella contabilità della società fallita, la difficoltà di determinazione del quantum debeatur e l’eccepita prescrizione del diritto agli onorari per le prestazioni anteriori al 29/06/2008 – ammettendo il credito limitatamente ad Euro 257.365,49 all’esito di apposita CTU.

2. Avverso detto decreto è stato proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui la curatela ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione presuntiva”, dal momento che l’eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, e a tal fine vale qualsiasi contestazione della esistenza o dell’ammontare del credito, come nel caso di specie aveva fatto la curatela, deducendo in prima battuta l’inesistenza del credito, e solo in subordine la prescrizione triennale da essa erroneamente ritenuta “breve”, piuttosto che presuntiva, quale era ex art. 2956 c.c..

3.1. La censura è fondata.

3.2. Al riguardo va disattesa l’eccezione di novità sollevata in controricorso, poichè dalle pagine 2 e 3 del decreto risulta che la questione della prescrizione triennale aveva costituito oggetto del contendere (laddove la sua inopponibilità è questione di diritto rilevabile anche dal giudice, se i relativi fatti sono stati allegati).

3.3. Ebbene, dagli atti di causa emerge che la curatela aveva sollevato contestazioni circa l’inopponibilità al fallimento della scrittura privata di incarico, la mancanza totale nella contabilità della fallita dell’appostazione del debito maturato e maturando (v. pag. 2 del decreto impugnato) nonchè lo svolgimento dell’incarico da parte di altri professionisti (v. pag. 3 del decreto).

3.4. Tali eccezioni sono incompatibili con la prescrizione presuntiva, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui: i) il debitore che neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l’obbligazione non è stata estinta, sicchè va disattesa, ex art. 2959 c.c., l’eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile (Cass. 2977/2016); ii) in tema di prescrizione presuntiva, l’affermazione del debitore in ordine all’insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione (Cass. 26986/2013); iii) le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva poichè, lungi dall’essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell’eccezione stessa (Cass. 23751/2018, con riguardo alla incompatibilità dell’eccezione di prescrizione presuntiva con quella che negava il conferimento di incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico);

3.5. Va quindi ribadito il seguente principio di diritto:

“Il debitore che neghi l’esistenza del credito ovvero lo svolgimento delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa non può avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva, poichè tali difese sono incompatibili con la relativa ratio, fondata sulla presunzione che il debito sia stato pagato, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore”.

4. Con il secondo mezzo si denuncia in subordine la “Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo delle norme e dei principi di cui al precedente primo motivo”, in quanto la prescrizione presuntiva non si applica se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (Cass. 11145/2012, 8200/2006 e 1304/1995) e, se la curatela aveva eccepito l’inopponibilità della scrittura privata in discussione, il Tribunale ha invece accertato la sua opponibilità.

4.1. Anche tale censura, sebbene via subordinata, è fondata.

4.2. Invero, il tribunale ha accertato che l’incarico traeva origine da un contratto stipulato in forma scritta (v. pag. 5, con riferimento agli atti amministrativi di data certa attestanti l’opponibilità della scrittura privata di conferimento dell’incarico del 14/12/2001) ed anche tale aspetto non è congruente con la prescrizione presuntiva.

4.3. Può al riguardo richiamarsi il principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass. 10379/2018) per cui:

“Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall’esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale”.

5. Il terzo motivo prospetta congiuntamente la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di contenuto della sentenza e di attività del Consulente Tecnico d’Ufficio (art. 360 c.p.c., n. 4). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo delle norme e principi di cui al recedente motivo primo”, in quanto su uno dei punti controversi del giudizio – l’unicità o meno della prestazione professionale, ai fini della decorrenza della prescrizione – la motivazione conterrebbe un’insanabile contraddizione logica.

6. Analogamente, con il quarto ci si duole della “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”, per avere il tribunale travisato in maniera incomprensibile e senza motivazione le risultanze dell’accertamento tecnico riguardo ai requisiti di connessione, continuità e funzionalità delle varie prestazioni rese.

6.1. Le censure, esaminabili congiuntamente in quanto connesse, sono fondate.

6.2. In effetti il tribunale, dopo aver conferito al c.t.u. il compito di accertare se e quali attività fossero state svolte e se le stesse fossero connesse da un vincolo di continuità e funzionalità, nonchè di quantificare il corrispondente compenso minimo medio e massimo (v. quesiti richiamati a pag. 5 del decreto), ha espressamente apprezzato la puntualità e completezza degli accertamenti svolti dal consulente d’ufficio (anche per i riferimenti alle attività svolte da altri professionisti), ha attestato che la documentazione ufficiale acquisita era idonea a superare l’eccezione di inopponibilità dell’incarico per mancanza di data certa e, soprattutto, ha dato atto che dalla c.t.u. era emerso “un indiscusso vincolo di continuità” e funzionalità tra tutte le attività svolte dagli opponenti (cfr. pag.6 e 7 del decreto).

6.3. Ciò nonostante, a pag. 7 ha contraddittoriamente concluso nei seguenti termini: “Da quanto fin qui detto risulta evidente che vi è la prova della attività compiuta dagli odierni opponenti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento e che le attività poste non sono avvinte da quel vincolo di interdipendenza tale da poterle considerare avvinte dal vincolo della unicità del mandato e quindi come tali rendenti operanti il principio secondo cui la prescrizione degli onorari professionali trova il suo dies a quo nel momento finale della prestazione intesa nel suo complesso, perchè appare evidente che la prestazione professionale posta in essere si è svolta in singole ed autonome fasi, vista la loro diversa natura e tipologia così come chiarito dal CTU”. Su questa base, ha quindi affermato: “Da questo punto di vista coglie nel segno l’eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta, fin dalla fase della verifica dello stato passivo, secondo cui nel caso in esame trattandosi di crediti professionali la prescrizione è triennale (art. 2956 c.c., n. 2) e quindi, nel caso in esame, bisogna far riferimento ai fini della determinazione del compenso… alle sole attività compiute a ritroso nel periodo che va dalla data della dichiarazione di fallimento (20 giugno 2011) fino al termine di tre anni antecedenti (29 giugno 2008)”.

6.4. Una simile motivazione, per la sua intrinseca contraddittorietà e scarsa intelleggibilità, non soddisfa il requisito del cd. “minimo costituzionale” declinato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con riguardo alle ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053/2014 e n. 22232/2016).

7. Con il quinto motivo si lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 in relazione all’art. 1371 c.c., e violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed errata valutazione delle evidenze istruttorie (art. 360 c.p.c., n. 5)”, per avere il tribunale omesso di pronunziare sulla questione dell’inopponibilità della scrittura privata di conferimento dell’incarico, o comunque per averla implicitamente affermata.

7.1. La censura è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi, avendo in realtà il tribunale affermato l’opposto, ossia che la documentazione acquisita dal c.t.u. aveva consentito di superare l’eccezione di inopponibilità del contratto di conferimento dell’incarico per mancanza di data certa (v. pag. 5 del decreto).

8. Con il sesto mezzo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, D.P.R. n. 554 del 1999 e del D.Lgs. n. 163 del 2006 nonchè del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 29-65-71-73, L.R. Campania n. 9 del 1983, L. n. 1086 del 1971, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, si deduce (senza rinuncia ai precedenti motivi) che il tribunale, “dopo aver macroscopicamente errato circa la applicazione della prescrizione triennale e soprattutto circa il dies a quo della stessa, persevera nel proprio errore passando all’analisi dei compensi dovuti per ogni singola attività accertata”.

9. Il settimo motivo prospetta ancora la “Violazione e falsa applicazione della D.P.R. n. 554 del 1999, art. 2, comma 2, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, in quanto “il tribunale avrebbe dovuto riconoscere anche in ordine alla progettazione che il dies a quo della prescrizione non poteva che farsi coincidere con la dichiarazione di fallimento ovvero con la conclusione delle opere”.

9.1. Le ultime censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono assorbite dall’accoglimento dei primi quattro motivi, poichè il conseguente riesame del profilo della prescrizione comporterà necessariamente una nuova valutazione anche degli aspetti con essi censurati.

10. L’ottavo motivo denuncia infine “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, per avere il tribunale “senza motivazione di sorta “falcidiato” i compensi dovuti agli odierni ricorrenti per le attività per le quali ha ritenuto non essere spirata la prescrizione”.

10.1. La censura è inammissibile perchè formulata in difformità dal paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – il quale contempla l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 29/10/2018 n. 27415). Al riguardo è stato precisato che l’omesso esame di prove non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) laddove il relativo fatto storico sia stato comunque preso in considerazione (Cass. 5339/2019).

11. Per analoghe ragioni va dichiarato inammissibile anche l’unico motivo di ricorso incidentale formulato dalla curatela controricorrente, che censura la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all’art. 2704 c.c. ed all’art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il tribunale “omesso qualsiasi approfondimento circa le motivazioni alla base del rigetto – implicito – dell’eccezione sollevata dalla Curatela”.

11.1. Invero, oltre a non rispettare i nuovi parametri dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. punto 10.1), il motivo risulta formulato in modo del tutto generico ed attiene alla valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice del merito.

P.Q.M.

Accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale e dichiara inammissibili i restanti. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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