Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17764 del 03/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10154-2016 R.G. proposto da:

METEREDIL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, V.B., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Gioacchino Panzera, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Martiri di Belfiore, n. 2, presso lo studio legale dell’avv. Ugo PRIMICERJ;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5966/05/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, così confermando la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente ai fini IVA, IRES ed IRAP con riferimento all’anno d’imposta 2005.

Avverso la decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso.

Con istanza del 15/11/2017 la società ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, allegando la copia della domanda di definizione agevolata della controversia inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate in data 02/10/2017, con la prova del versamento della prima rata dell’importo dovuto in applicazione del beneficio.

Orbene, la citata L., art. 11, comma 10, prevede che entro il termine del 31/12/2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Nel caso di specie il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, la ricorrente non ha presentato istanza di trattazione, mentre la difesa erariale ha depositato istanza chiedendo dichiarasi l’estinzione del giudizio, che va, pertanto, disposta.

Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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