Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17765 del 03/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11421/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

U.M.;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, (subentrata ad EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2745/24/2016 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di maggiori imposte ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno 2007, dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per omessi tardivi versamenti delle predette imposte, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sul rilievo dell’anomalo e, quindi, illegittimo utilizzo della procedura automatizzata, avendo l’amministrazione finanziaria “inglobato” nella cartella i risultati di un “ignoto accertamento da studio di settore”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., rinnovata a seguito di ordinanza interlocutoria n. 19882/2017, con cui è stata ordinata e tempestivamente effettuata la notifica del ricorso all’agente della riscossione, che era stato parte dei giudizi di merito, risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

– con il motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale, sostenendo che la CTR aveva omesso l’esame della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e della cartella di pagamento, “da cui risulta l’identità degli importi esposti dal contribuente in sede di prima dichiarazione con quelli recuperati coattivamente, senza applicazione da parte dell’ufficio di alcuno studio di settore, avendo la stessa parte privata adeguato i compensi e la relativa imposta agli studi di settore dalla medesima indicati”;

– il motivo è fondato e va accolto;

– invero, dai dati esposti nella dichiarazione dei redditi, riprodotti per autosufficienza nel ricorso in esame, risulta che è stato lo stesso contribuente ad adeguare spontaneamente in quella sede i propri redditi allo studio di settore dal medesimo individuato, con la conseguenza che nessuna autonoma attività accertativa ha compiuto al riguardo l’amministrazione finanziaria, la quale si è limitata ad emettere la cartella di pagamento sulla base degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione, per avere omesso il contribuente il versamento delle imposte dal medesimo dichiarate;

– dall’accoglimento del motivo discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che rivaluterà la vicenda processuale esaminando le questioni rimaste assorbite e provvedendo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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