LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29251-2017 proposto da:
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE, 104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MIRONE AURELIO, SALANITRO UGO ANTONINO;
– ricorrente –
contro
V.G., N.A.M., N.E., rispettivamente la prima in proprio e nella qualità di moglie ed erede assieme alle figlie N.A.M. ed N.E. del sig. N.R., elettivamente domiciliate in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato PENNISI VINCENZO ALBERTO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUFFARI SALVATORE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1619/2017 della CORTE D’,.APPELLO di CATANIA, depositata il 14/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
Che:
1. – La Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.a.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti di V.G., N.A.M. e N.E., gli ultimi due quali eredi del defunto N.R., contro la sentenza del 14 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Catania ha condannato la Banca al pagamento, in favore degli originari attori, della somma di Euro 56.667,38, oltre accessori e spese.
2. – V.G., N.A.M. e N.E. resistono con controricorso e depositano memoria.
CONSIDERATO
Che:
3. – 11 primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, o in subordine violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per mancato rispetto dei principi del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex artt. 101 e 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata, per aver ritenuto la tempestività della riassunzione del giudizio interrotto a seguito di decesso del difensore della Banca, a mezzo di notificazione di una istanza di anticipazione di udienza, nonostante l’idoneità di tale atto a determinare la riattivazione del giudizio non fosse stata sottoposta al dibattito processuale.
Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, o in subordine violazione o falsa applicazione di norme (li diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per contrasto con gli artt. 301 e seguenti c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’istanza di anticipazione di udienza potesse ritenersi equipollente ad un atto di riassunzione.
Ritenuto che il Collegio ritiene che, in assenza di precedenti esattamente in termini, la causa debba essere rinviata alla pubblica udienza ex art. 380-bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019