LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25622-2018 proposto da:
E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO;
(Ammesso P.S.S. 3/9/18 Cons. Ord. Avv. Torino) avverso il decreto R.G. N. 28286/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 07/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA
RITENUTO
CHE:
Il Tribunale di Torino, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da E.F., che ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il primo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa, è fondato alla luce del principio secondo cui, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. del 5/7/2018 n. 17717; Cass. del 26/10/2018 n. 27182).
Resta assorbito l’altro motivo di ricorso.
3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto ed il rinvio della causa al Tribunale di Torino in diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
– Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019