LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25455-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SCARLATTI 4, presso lo studio dell’avvocato CASAVOLA FRANCESCO CAROLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLI 29, presso l’AVVOCATURA DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA, MARITATO LELIO, DE ROSE ENIANUELE;
– resistente –
contro
N.A.R.;
– intimata avverso la sentenza n. 1319/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 05/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.
RITENUTO
Che:
la Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 1319/2017 ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato non dovuti gli importi di cui alle cartelle ivi indicate già notificate a mezzo posta ad N.A.R. per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo ed oggetto di successive intimazioni di pagamento opposte dalla debitrice. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione con un motivo. N.A.R. è rimasta intimata.
Alla parte ricorrente è stata effettuata una prima notifica in data 22.2.2019 priva della proposta del giudice relatore; mentre la seconda notifica spedita il 4.3.2019 deve ritenersi nulla perchè non rispetta il termine previsto dall’art. 380-bis c.p.c. il quale stabilisce che il decreto con cui viene fissata l’adunanza – contenente la proposta del giudice relatore circa la inammissibilità, la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza del ricorso – è notificato agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’adunanza (nel caso di specie fissata per il 20 marzo 2019).
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 20 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019