LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2283-2018 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCTETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALDISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORDANENGO LIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 364/2017 della CORTE D’APPELLO di GI NOVA, depositata il 10/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.
RILEVATO
Che:
con sentenza depositata il 10.7.2017, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da C.S. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva intimato il pagamento di contribuzione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria.
Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura al quale ha resistito C.S. con controricorso, illustrato da memoria.
E’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Parte controricorrente, prima della data fissata per l’adunanza in camera di consiglio, ha depositato istanza di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, comma 6, conv. con mod. in L. n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione-ter) corredata da dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di tutti gli avvisi di addebito di cui al prospetto informativo e dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate Riscossione di avvenuto deposito dell’adesione.
A norma del cit. art. 3, comma 6, occorre pertanto disporre la sospensione del presente giudizio nelle more del pagamento delle somme dovute; essendo l’estinzione del giudizio subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revocherà la sospensione su istanza di una delle parti.
Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, comma 6, conv. con mod. in L. n. 136 del 2018 fino al pagamento del dovuto e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019