Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18234 del 05/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14201-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA;

– ricorrente –

contro

T.E.N., TROMBETTA GAETANO, TROMBETTA MARIA ANTONELLA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1016/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1016/2017, rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Termini Imerese che, dopo l’omologa sul requisitio sanitario ex art. 445-bis c.p.c., aveva condannato l’Istituto al pagamento dell’indennità di accompagnamento dovuta a T.E.N. e litisconsorti nella qualità di eredi di S.C.;

rilevava la Corte territoriale che il requisito sanitario sottostante alla prestazione richiesta era stato già accertato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo che era stato omologato, senza che l’Inps in quel giudizio avesse sollevato alcuna contestazione in ordine alla sussistenza della prodromica domanda amministrativa; che detta contestazione successivamente sollevata in sede di concreta erogazione della provvidenza economica dall’Inps doveva ritenersi invece inammissibile in quanto, come affermato dalla sentenza di prime cure, l’esistenza dei requisiti extra sanitari (come la domanda amministrativa) erano coperti dal giudicato, posto che l’Inps avrebbe dovuto, e potuto, tempestivamente sollevare la questione inerenti “i presupposti processuali ” e le “condizioni dell’aione” nell’ambito del procedimento di opposizione ex art. 445-bis c.p.c.

Avverso la sentenza l’INPS ha proposto ricorso con un motivo; T.E.N. e litisconsorti sono rimasti intimati.

RITENUTO

Che:

con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis c.p.c., della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 443 c.p.c., del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, convertito in L. n. 102 del 2009, dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), laddove la Corte aveva affermato che l’Inps avrebbe dovuto eccepire la mancanza della domanda amministrativa in sede di omologa o di giudizio di opposzione e che non avendolo fatto l’Istituto non potesse più verificare la spettanza della prestazione in presenza di un decreto di omologa non opposto.

Il collegio, in disaccordo dalla proposta del giudice relatore, rileva che la questione rivesta rilievo nomofilattico e vada pertanto rimessa alla IV sezione della Corte; la quale dovrà quindi decidere se, dopo la fase di omologa non opposta (o addirittura anche dopo la eventuale fase di opposizione), nel successivo giudizio relativo ai requisiti socioeconomici, l’INPS possa eccepire il difetto della mancanza di domanda amministrativa e degli altri presupposti processuali dell’accertamento sanitario già passato in giudicato che rilevano anche ai fini dell’accertamento degli altri requisiti e della condanna dell’INPS al pagamento della prestazione.

P.Q.M.

rimette la causa alla quarta sezione della Corte.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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