Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18235 del 05/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4000-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MATARAZZO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1362/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.

RILEVATO

Che:

che, con sentenza depositata il 24.7.2017, la Corte d’appello di Milano in parziale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato insussistente l’obbligo di C.E. di essere iscritto alla Gestione separata INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura, al quale C.E. si è opposto con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che è necessario disporre la rinnovazione della comunicazione dell’adunanza atteso che per la parte controricorrente il fascicolo è stato iscritto al Registro Generale a nome dell’avv. Matarazzo Giangiuseppe a cui è stata data pure la comunicazione della proposta con la data dell’adunanza di cui sopra (all’indirizzo “avvgiangiuseppematarazzo.puntopec.it”); ma che questi è soggetto diverso dall’avv. Matarazzo Giuseppe del Foro di Enna (avv.pinomatarazzo.pec.it) che, giusta procura in calce al controricorso, rappresenta e difende in questo giudizio la parte controricorrente C.E., ed al quaale quindi andava indirizzata la comunicazione.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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