LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3958/2018 R.G. proposto da:
TUR MECCANICA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, T.P.G., quest’ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Domenico D’ARRIGO, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via M. Prestinari, n. 13, presso lo studio legale dell’avv. Paola RAMADORI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2821/23/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata il 26/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2009, con cui l’amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente, tra le altre cose, l’indebita deduzione di costi per pubblicità promozionali, e dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio – che aveva esercitato l’opzione TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) ex art. 116 – con cui accertava la perdita di partecipazione del medesimo nella predetta società ed irrogava sanzioni al medesimo con separato atto di contestazione, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate con riferimento a detti costi, sostenendo che la società contribuente non aveva dato prova “della necessità e effettività e dell’inerenza indiretta alla attività” delle spese di pubblicità;
– avverso tale statuizione i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., regolarmente costituito il contraddittorio, questa Corte nell’adunanza del 14/05/2018 ha deciso il ricorso;
– successivamente, nelle more della pubblicazione dell’ordinanza pronunciata a detta adunanza, il ricorrente T.P.G. ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto ed ha chiesto la sospensione del giudizio;
– pertanto, il Collegio, riunitosi nella medesima composizione, nella camera di consiglio del 12/06/2019, provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019