LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18360-2018 proposto da:
L.G.R. DI NAVIGAZIONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’Avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10562/8/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
la società L.G.R. di Navigazione S.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello del Concessionario contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 11180/2016, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IRES per le annualità 20102013 in conseguenza di revoca di agevolazione fiscale di cui alla L. n. 383 del 2001 (cd. Tremonti bis) per la costruzioni di due motonavi rivendute nell’anno di imposta 2005, prima della scadenza del cd. termine di sorveglianza (pari a due periodi di imposta);
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
la contribuente ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
all’esito della adunanza non partecipata non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c. non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Sezione ordinaria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019