Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18248 del 05/07/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18487-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BEMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3422/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, indicata in epigrafe, che aveva parzialmente accolto l’appello erariale contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 267/2014, la quale aveva accolto l’impugnazione della società Bema S.r.L. avverso avvisi di accertamento IRES IVA IRAP 2008-2011;

la società contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

CHE:

all’esito della adunanza non partecipata non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c. non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472