LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28293-2017 proposto da:
CONSORZIO di BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL GRATI, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TORTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO FALCONE;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTORRE DI SANTAROSA 30, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA CAMODECA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO CAMODECA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1533/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO depositata il 6/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1533/2/2017, depositata il 6.6.2017 La Commissione tributaria regionale di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, nei confronti di P.A. avverso la sentenza della CTP di Cosenza che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella esattoriale relativa agli anni d’imposta 2003-2004 avente ad oggetto contributi consortili pretesi per i terreni del contribuente siti nel comprensorio di bonifica.
La CTR ha affermato che ai fini dell’insorgenza dell’obbligo del consorziato di fare fronte alle spese sostenute per le attività istituzionali dell’ente era necessario che l’ammontare delle spese risultasse dal piano annuale di riparto delle stesse allegato al bilancio di previsione contestualmente approvato. Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ricorre per cassazione affidando il suo mezzo a un motivo.
Resiste il contribuente con controricorso.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avere la CTR accertato la carenza di motivazione della cartella di pagamento. Nella sentenza impugnata non c’è alcun accertamento in tal senso, nè lo stesso è desumibile dal tenore della decisione.
Con il motivo il Consorzio lamenta violazione e falsa applicazione di legge regionale che prescinde, per le spese di funzionamento del consorzio, dall’esistenza di un piano annuale di riparto.
La censura è fondata.
Questa Corte ha già esaminato, anche con riferimento all’atto impositivo costituito da una cartella di pagamento (Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 2010), il problema del giudizio relativo ai casi in cui il Consorzio di bonifica abbia già visto approvato un ambito di perimetrazione ed un piano di classifica e, in tali casi (Sez. 5, Sentenza n. 23220 del 2014), ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica. (Cass. sez. un. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012).
Tale interpretazione appare rispettosa del dettato della Corte Costituzionale, la quale, con la recente sentenza 188/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1 lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””, ma ha precisato che, la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all’art. 1, ha novellato la L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, statuendo “senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24, e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.
Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinate ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso Cass. 11722/2010); accertamento che nella specie è mancato.
Inoltre, erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto che non fosse sufficiente rientrare nel “perimetro di contribuenza” per essere assoggettabili a imposta, ma hanno richiesto all’ente impositore un onere aggiuntivo, non previsto da alcuna norma e cioè, di documentare che le spese del consorzio risultassero dal piano annuale di riparto, (Cass. 13130/2017; Cass. 13264/2017).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019