LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17702-2014 proposto da:
F.C., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato CORRADO BUSCEMI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
– PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA *****, MINISTERO SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, tutti domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 9943/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2014 r.g.n. 4637/2010.
RILEVATO
CHE:
Con sentenza resa pubblica il 14/1/2014 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, respinto la domanda proposta da F.C. e diciotto litisconsorti – medici iscritti a diversi corsi presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – nei confronti di detta Università nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del M.I.U.R, del M.E.F. e del Ministero della Salute, volta a conseguire in via principale, a titolo risarcitorio per inadempimento dello Stato nell’esetuzione della normativa Europea, le differenze retributive commisurate al trattamento contrattuale di medico di prima nomini o di specializzando “con contratto di formazione e lavoro, ed in via di subordine,’ l’adeguamento dell’ammontare delle borse di studio percepite durante i corsi di specializzazione frequentati dall’anno accademico 1999-2000 all’anno 2005/2006, in attuazione delle direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16 CEE.
Avverso tale decisione F.C., + ALTRI OMESSI hanno interposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri sopra elencati e l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, che hanno successivamente depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, D.Lgs. n. 257 del 1991, L. n. 266 del 2005, dell’allegato alla Direttiva C.E. 75/363/CEE ed alla Direttiva C.E. 82 e 93/76 CEE, dell’art. 249 c.c., comma 3 Trattato Istitutivo delle Comunità Europee, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
I ricorrenti lamentano, in sintesi, che la Corte di merito non abbia ritenuto a loro applicabile – in quanto specializzati in epoca anteriore all’anno accademico 2006/2007 – il nuovo regime normativo introdotto ai sensi della L. n. 266 del 2005, cui aveva fatto seguito solo nel 2007 il D.P.C.M. 6 luglio, emanato ai sensi D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 37, comma 2 con il quale era stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici e previsto un trattamento economico adeguato, comprensivo di oneri contributivi.
2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Si critica la sentenza impugnata per aver denegato ingresso alla domanda di adeguamento della borsa di studio già percepita, al tasso programmato di inflazione.
3. I motivi palesano evidenti profili di inammissibilità per le promiscue modalità redazionali prive di specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (vedi Cass. 23/10/2018 n. 26874, Cass. 6/5/2016 n. 9228).
4. Al di là delle superiori e pur assorbenti considerazioni, deve considerarsi ò che le censure non sono comunque fondate.
4.1. Quanto al primo motivo di doglianza, va richiamato il fermo orientamento espresso da questa Corte secondo cui prima del loro recepimento nell’ordinamento interno, avvenuto con la L. n. 428 del 1990 e con il D.Lgs. n. 257 del 1991, le direttive CEE 362/75 e CEE 82/76, che prevedevano l’adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina che comportasse lo svolgimento delle attività mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, con dedizione a tale formazione pratica e teorica per l’intera settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno secondo le disposizioni fissate dalle autorità competenti, non erano applicabili nell’ordinamento interno in considerazione del loro carattere non dettagliato, che, come precisato anche dalla Corte di Giustizia CE, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, non consentiva al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto al versamento della remunerazione adeguata, nè l’importo di quest’ultima (vedi in tali sensi ex multis, Cass. 16/1/2014 n. 794).
Si è altresì sostenuto che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit. (vedi sul punto, Cass. 14/3/2018 n. 6355, cui adde Cass. 29/5/2018 n. 13445).
Gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono infatti ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;
la direttiva comunitaria n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;
la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999 non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007 (vedi in motivazione, Cass. cit. n. 6355/2018).
Non sussistendo ragioni per discostarsi dai ricordati arresti, il motivo non può ritenersi meritevole di accoglimento.
5. Del pari infondato è il secondo motivo.
Devono infatti qui confermarsi gli orientamenti maturati presso questa Corte, in merito all’insussistenza del diritto dei medici specializzandi titolari di borsa di studio secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 257 del 2001, all’aggiornamento delle somme previsto da tale normativa (cui poi è succeduto, dall’anno 2007, il nuovo trattamento di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 ed ai d.p.c.m. attuativi del 2007) e ciò sia con riferimento all’indicizzazione, sia con riferimento all’adeguamento parametrato sui miglioramenti della contrattazione collettiva, entrambi previsti dal D.Lgs. n. 257 cit., art. 6, comma 1.
6. Rispetto all’indicizzazione, Cass. 23/2/2018, n. 4449 costituisce solo l’ultimo più compiuto arresto di un orientamento in realtà mai incrinatosi, secondo cui “in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato” (così Cass. 27/7/2017 n. 18670; tra le molte precedenti v. Cass. 26/5/2011, n. 11565; Cass. S.U. 16/12/2008, n. 29345);
solo aggiungendosi, rispetto all’assetto della normativa quale già riepilogato da Cass. 4449/2018 cit., che il blocco stabilito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, (Legge Finanziaria 2003, secondo cui “le disposizioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 66 e 67, e da ultimo dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22,… contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 (comma 1)”) è stato poi prorogato successivamente con la L. n. 266 del 2005, art5. 2 secondo cui appunto “la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36…. continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008”, sicchè esso è rimasto operativo per tutto il periodo oggetto del presente giudizio.
7. Rispetto all’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazione collettiva, Cass. 4449/2018 cit., attraverso una dettagliata ricostruzione normativa, ha evidenziato dapprima come la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, avesse stabilito che “a partire dal 1998 resta consolidata in Lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo l’indicizzazione, ma anche la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva;
è vero che quest’ultimo incremento era stato riconosciuto (Cass. 18 giugno 2015, n. 12624; Cass. 29 ottobre 2012, n. 18562 e Cass. 17 giugno 2008, n. 16385), sul presupposto che il blocco degli incrementi contrattuali non si fosse esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardasse solo il biennio 1992-1993, ma l’assunto è stato rivisto appunto da Cass. 4449/2018, in considerazione non tanto di una diversa interpretazione, quanto piuttosto della valorizzazione di una normativa riguardante quanto meno il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, (in cui ricadono le borse di studio oggetto di questa causa) e non considerata da quelli precedenti.
8. Il complesso quadro normativo di riferimento, è stato poi ritenuto, con condivisibile approccio, non integrasse alcuna violazione della Direttiva 93/16/CE e alla Direttiva 82/76/CE, per la insussistenza dell’obbligo degli Stati. membri di disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato, e per la inesistenza della definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, e dei criteri di determinazione di tale remunerazione (v. Cass. cit. n. 4449/2018);
in materia di formazione dei medici specialisti l’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE (la quale ha modificato la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico), aveva previsto che la formazione stessa si effettuasse in posti specifici riconosciuti dalle autorità competenti e che implicasse la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettuava la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione potesse dedicare a r tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti;
inoltre, la Direttiva aveva stabilito che tale formazione costituisse oggetto di una adeguata remunerazione.
Come già fatto cenno al punto 4.1, detti principi sono stati ribaditi dalla successiva Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. Tale Direttiva ha confermato i contenuti della direttiva 75/362/CEE e della direttiva75/363/CEE ed ha riunito in un testo unico “per motivi di razionalità e per maggior chiarezza” le disposizioni vigenti (cfr. 10 “considerando” della direttiva 93/16/CEE).;
ciò premesso, è stato da questa Corte rimarcato in numerosi arresti (vedi ex plurimis, Cass. 26/5/2011 n. 11565, Cass. 27/7/2017 n. 18670 e da ultimo, Cass. cit. n. 449/2018) che la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di fissazione ditale remunerazione. Definizioni del genere rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri che devono, in tale settore, adottare specifici provvedimenti di attuazione (cfr. con riguardo alla direttiva 75/363 sentenze del 25.2.1999Carbonari e a., C-131/97, punti 45 e 54, del 3.10.2000 Gozza e a., C-371/97, punti 36 e 45; e 24.1.2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. cause riunite C 616/2016 e C617/2016, punto 41).
9. In conclusione, i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere i richiamati orientamenti, ai quali va data continuità.
Il ricorso va pertanto respinto.
La complessità giuridica della vicenda giustifica, infine, la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019