LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21661/2017 R.G. proposto da:
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del Direttore pro tempore, per legge domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AZ. AGR. BAIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell’avvocato LAMPIASI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVALAGGIO CATIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 574/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 13/03/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.
RILEVATO
Che:
la AG.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura ricorre, affidandosi a due motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 12/09/2017, per la cassazione della sentenza n. 574 del 13/03/2017 del Tribunale di Venezia, con cui, per quel che in questa sede ancora rileva, è stata accolta l’opposizione proposta dall’Azienda Agricola Baiana s.s. contro la cartella esattoriale per il pagamento del c.d. “prelievo latte” per gli anni dal 1995 al 1998, reputatane la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione;
l’intimata resiste con controricorso;
è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, u.p., del medesimo.
CONSIDERATO
Che:
la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36,comma 4-ter, e del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 8-quinquies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; col secondo motivo ed in via subordinata, di “violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: in buona sostanza contestando, dopo avere perfino riprodotto nel testo del ricorso le cartelle impugnate, la tesi della nullità da omessa indicazione del responsabile, visto che pure il procedimento notificatorio era unitariamente riferibile alla medesima creditrice;
l’intimata sviluppa argomenti a sostegno della necessità delle indicazioni invece omesse, in relazione alla disciplina della riscossione mediante ruolo imposta nel settore;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo, siccome formulato in via subordinata;
sul punto questa Corte si è espressa con ordinanze nn. 26669 del 10/11/2017 e 13314 del 28/05/2018, alle cui argomentazioni può qui bastare un mero richiamo per assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz’altro anche qui ribadire che “nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, poichè il procedimento di riscossione è interamente affidato al creditore AG.E.A., l’individuazione del responsabile del procedimento coincide con l’individuazione del responsabile della iscrizione a ruolo, in quanto la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso Ente, non è che atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo”;
non valgono in contrario gli argomenti ulteriormente spesi dall’Azienda Agricola controricorrente: a prescindere dalla carenza di idonea indicazione in controricorso delle sedi processuali in cui la tesi sarebbe stata sottoposta ai giudici del merito e quindi dalla mancanza di autosufficienza sulla non novità della questione, anche ammesso che la disciplina di settore imponga – e non già solo consenta – ad AG.E.A. di avvalersi di distinto soggetto per le attività materiali di riscossione, non vi è neppure luogo a verificare se dovesse essere indicato il responsabile della diversa fase/ ove non si deduca – come nella specie, in cui il contenuto sostanziale dell’originaria doglianza dal ricorso parrebbe appuntarsi contro la mancata indicazione di uno specifico e distinto responsabile per ogni procedimento e, comunque, per quello di notificazione – la violazione di quelle specifiche norme sulla pretesa necessaria diversificazione dei soggetti ed in ogni caso AG.E.A. almeno presupponga di avere agito senza avvalersi di quell’intervento e quindi interamente in proprio;
e tanto a prescindere dalla questione se l’eventuale nullità che pure si è appena concluso non sussistere – fosse tale, riguardando un contenuto funzionale all’espletamento di attività o reazioni procedimentali del destinatario dell’atto, da comportare sic et simpliciter l’invalidità del provvedimento cui accedeva, oppure solamente la conservazione delle facoltà precluse al soggetto nel cui interesse era stata prevista: il quale, nella specie, non si è doluto nè di vizi specifici del procedimento il cui distinto responsabile non sarebbe stato identificato, nè della conseguente impossibilità di far valere quei vizi a quel distinto responsabile o a chicchessia in dipendenza della – o in connessione con la mancata specifica indicazione del detto distinto responsabile;
il ricorso è quindi fondato e va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche quanto alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019