LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 463-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
FATA ASSICURAZIONE DANNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2779/02/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 17/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio non partecipate del 26/03/2019 e del 12/06/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia avente ad oggetto il trattamento IVA delle operazioni compiute nell’anno d’imposta 2007 da Fata Assicurazione Danni s.p.a., nella qualità di delegataria in seno agli accordi di coassicurazione intercorsi con altra società assicuratrice (la Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.), remunerate con commissioni, l’Agenzia delle entrate con un avviso di accertamento recuperò l’IVA che aveva ritenuto dovuta in relazione alle prestazioni oggetto della delega svolte dalla società, con le relative sanzioni, e con diverso atto irrogò la sanzione per l’omessa regolarizzazione delle fatture emesse dalle controparti;
– la società contribuente impugnò entrambi gli atti ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio adita in secondo grado dall’Agenzia delle entrate;
– in punto di diritto la CTR ha precisato che la questione di fondo della controversia atteneva alla sussistenza del diritto all’esenzione IVA relativamente ai compensi ricevuti dalla compagnia assicuratrice delegataria (qual è l’attuale intimata) nell’ambito di un contratto di coassicurazione in forza della c.d. clausola di delega con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo al fine di fornire il servizio assicurativo più efficiente possibile a favore dell’assicurato; derivando la clausola di delega da un rapporto di mandato con rappresentanza tra l’impresa delegataria e le imprese coassicuratrici, doveva ritenersi applicabile l’esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2), in quanto la previsione in esame faceva riferimento alle operazioni di assicurazione nel loro complesso e, pertanto, includeva anche le operazioni relative alla gestione del contratto con l’assicurato e alla liquidazione dei sinistri;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non ha replicato l’intimata;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., regolarmente costituito il contraddittorio, questa Corte nell’adunanza del 14/05/2018 ha deciso il ricorso;
– successivamente, nelle more della pubblicazione dell’ordinanza pronunciata a detta adunanza, la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ex citato art. 6, provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto ed ha chiesto la sospensione del giudizio;
– il Collegio, riunitosi nella medesima composizione, nella camera di consiglio del 12/06/2019, ha provveduto come da dispositivo.
CONSIDERATO
che:
Va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del giudizio perchè avanzata da soggetto non costituito in giudizio, con istanza non equiparabile a controricorso e neppure riconducibile alla società intimata, in quanto depositata da difensori (tali Dott. Roberto Munno, Dott. Antonio Vicentini e Dott. Roberto Baudini), molto probabilmente non esercitanti la professione forense (tanto meno dinanzi alle giurisdizioni superiori) e comunque privi di procura speciale, avendo dichiarato di agire “giusta procura a margine delle controdeduzioni presentate in secondo grado”.
Deve, quindi passarsi ad esaminare il merito della causa.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, nn. 2 e 9 e art. 12.
Sostiene la difesa erariale che le attività in relazione alle quali erano stati corrisposti i compensi erano poste a beneficio unicamente dell’altra società coassicuratrice, sicchè esse non potevano essere fatte rientrare nell’ambito delle prestazioni esenti di cui alla disposizione censurata, posto che nel concetto di operazioni di assicurazione potevano essere incluse solo le prestazioni tipiche del contratto di assicurazione, cioè il servizio di copertura del rischio fornito all’assicurato, mentre, nella fattispecie, le società di assicurazione aveva dato vita a un rapporto diverso e autonomo rispetto al contratto di assicurazione e dotato di sua autonomia, con attribuzione alla delegataria del compito di svolgere mere funzioni esecutrici, finalizzate a rendere “più fluida” e dunque maggiormente economica, l’attività di gestione amministrativa del contratto. Pertanto, non poteva riscontrarsi alcun rapporto di accessorietà tra le attività in esame e il destinatario della prestazione assicurativa, con conseguente inapplicabilità dell’esenzione prevista dalle disposizioni censurate.
Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio giurisprudenziale recentemente affermato da questa Corte che “In tema di IVA, l’attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2, poichè la coassicurazione non modifica la ripartizione “pro quota” del rischio tra i coassicuratori, nè concerne aspetti essenziali dell’attività d’intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti, e, pertanto, la stessa non ha natura assicurativa, neppure in via accessoria” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11442 del 11/05/2018, Rv. 648201; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21302 del 29/08/2018nonchè Cass. n. 25648 e n. 25649 del 2018).
Ha precisato la Corte che “il contratto di coassicurazione va (…) qualificato quale “operazione di assicurazione” ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2, e della Dir. del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, art. 135, par. 1, in quanto con lo stesso, disciplinato dall’art. 1911 c.c., la garanzia assicurativa viene ripartita tra più assicuratori per quote determinate, per cui ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori, realizzandosi, in tal modo, una struttura oggettivamente unitaria del negozio (a differenza dell’assicurazione plurima o cumulativa), ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che, d’accordo tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui, in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso, ricorrendo il requisito caratterizzante le “operazioni di assicurazione”, in relazione all’impegno di più assicuratori, previo versamento di un premio, di procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto. A medesima conclusione non è dato pervenire con riferimento alle prestazioni effettuate da uno dei coassicuratori in adempimento della cd. “clausola di delega”, in quanto tale clausola non modifica i termini del rapporto contrattuale di coassicurazione, dando luogo ad una responsabilità solidale, ma si risolve nel conferimento, ad uno dei coassicuratori, dell’incarico di gestire le polizze con assegnazione di un potere rappresentativo nel compimento di atti giuridici o nel pagamento dell’indennizzo che può essere, così, eventualmente richiesto al delegato anche nella qualità di rappresentante degli altri (cfr. Cass. civ, sez. III, 12 luglio 2005, n. 14590). (…) Così precisate le caratteristiche della “clausola di delega” ed i conseguenti rapporti tra le società di coassicurazione, si ritiene che le prestazioni eseguite da uno dei coassicuratori in adempimento di una “clausola di delega” non possono essere assimilate, ai fini della fruizione dell’esenzione dall’IVA, alle “operazioni di assicurazione”, in quanto ne risulta assente l’elemento imprescindibile, consistente nell’impegno, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto, posto che gli impegni oggetto della clausola di delega non hanno per oggetto la copertura assicurativa del rischio del verificarsi di un determinato evento, ma unicamente le modalità per una gestione accentrata e unitaria del rapporto plurisoggettivo (dal lato dell’assicuratore), difettando, inoltre, anche il requisito della corrispondenza del destinatario della prestazione con il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato” (Cass. n. 25648/2018 cit.).
Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Ne consegue il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente, in relazione alla statuizione sulle spese, ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per contrasto tra motivazione e dispositivo, resta assorbito in quanto statuizione travolta dalla cassazione della sentenza.
La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente e con compensazione delle spese dell’intero giudizio in ragione del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019