LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27372-2016 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI, ARMANDO TURSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 204/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 20/05/2016 R.G.N. 11/2016.
RILEVATO
1. che con sentenza pubblicata il 20 maggio 2016 la Corte d’Appello di Genova riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, accoglieva l’opposizione proposta da L.A. nei confronti dell’INPS avverso il verbale di accertamento ispettivo con il quale veniva contestato l’inadempimento all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, per lo svolgimento dell’attività di produttore diretto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;
2. che per la Corte territoriale la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, di cui al citato art. 44, comma 2, non includeva la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti;
3. che ha rilevato, inoltre, la Corte di merito, che poichè l’Inps, non aveva chiesto, con le forme della domanda riconvenzionale, che – esclusa l’applicabilità del citato art. 44, comma 2 – fosse accertata la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, nessuna pronuncia avrebbe potuto essere resa in proposito, essendo nel caso la situazione giuridica soggettiva da accertare diversa per fatti costitutivi e conseguenze giuridiche, a nulla valendo che il fatto costitutivo della diversa pretesa non esercitata (iscrizione ordinaria alla gestione commercianti) emergesse in causa come ragione di difesa avverso la pretesa in concreto dispiegata. Senza contare che, qualora si fosse trattato di attività occasionale, per le annualità in cui era stata superata la soglia reddituale dei 5000 Euro si sarebbe dovuto ragionare in termini di iscrizione alla gestione separata;
4. che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in due motivi, cui L.A. ha resistito con controricorso;
5. che le parti hanno depositato memoria;
6. che la Sesta sezione della Corte ha richiesto la trattazione in pubblica udienza;
7. che L.A. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis1 c.p.c..
CONSIDERATO
8. che con il primo motivo l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione del Contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 nonchè, in connessione con quest’ultima disposizione, della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202.
Richiamate la definizione della figura del produttore assicurativo indicata dalla giurisprudenza di questa Corte, la classificazione dei produttori di assicurazione contenuta nell’art. 1 del Contratto Collettivo Corporativo del 25 maggio 1939 e le disposizioni degli artt. 5 e 6 dello stesso Contratto, l’INPS ha assunto che la ratio del citato D.L. n. 269 del 2003, art. 54 era quella di contemplare una tutela previdenziale per i produttori svincolati dall’obbligo di lavorare in esclusiva per le agenzie o subagenzie e non inquadrabili come impiegati (diversamente da quelli del primo e del secondo gruppo, che ai sensi dell’art. 9 del contratto collettivo, godevano del trattamento di previdenza stabilito per gli impiegati della agenzie e subagenzie). Per la sussistenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ciò che rivestiva rilievo determinante ai sensi di legge era l’espletamento di un’attività lavorativa di natura commerciale; tale doveva considerarsi la attività dei produttori, in forza di quanto già sancito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202 e ss. che disponeva la iscrizione nella gestione commercianti dei lavoratori autonomi che svolgevano le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d) e cioè le attività commerciali, comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi. Il fatto che i rapporti venissero intrattenuti con la compagnia assicuratrice, invece che con un agente della stessa, era irrilevante sia perchè il contratto collettivo non sembrava escludere la sua applicabilità ai produttori diretti della compagnia assicuratrice sia perchè l’organizzazione interna che intendeva darsi la compagnia non poteva avere effetti sulla copertura previdenziale del produttore, oggetto di disciplina inderogabile di legge. Tale conclusione era resa necessaria da una disposizione costituzionalmente orientata del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 poichè una diversa lettura, comportante un trattamento previdenziale differenziato in ragione della provenienza della lettera di autorizzazione da una agenzia anzichè dalla compagnia stessa, avrebbe determinato dubbi di conformità al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Nel caso concreto sussistevano tutti i requisiti caratterizzanti il produttore libero di quarto gruppo, come descritto dal contratto collettivo del 1939;
9. che con il secondo motivo l’istituto deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 414,416 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il fatto costitutivo della pretesa azionata dall’Inps avesse ad oggetto l’applicabilità del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 ritenuta nel verbale di accertamento, e non la diversa pretesa avente ad oggetto l’iscrizione ordinaria alla Gestione commercianti, a nulla valendo che il fatto costitutivo della diversa pretesa emergesse come ragione di difesa avverso la pretesa in concreto dispiegata. Sostiene che anche nella prospettazione proposta nella memoria difensiva di primo grado sarebbe rimasto immutato il fatto costitutivo della pretesa esercitata, ovvero l’iscrizione alla gestione commercianti;
10. che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo d’iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
11. che il superiore principio è stato ribadito, anche a fronte delle perplessità sollevate dalla Sesta sezione, con la sentenza n. 30554 del 26/11/2018, cui hanno fatto seguito altre conformi (v. da ultimo ord. n. 11193 del 2019), in cui si è precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);
12. che infondato è anche il secondo motivo, considerato che, come rilevato dalla Corte territoriale, l’oggetto della causa così come introdotta, correlato al fondamento della pretesa impositiva fatto valere dall’Inps con il verbale di accertamento, era limitato all’applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, che è impositiva non dell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, ordinariamente considerata, ma alle condizioni contributive peculiari ivi previste (mancata applicazione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3, ed applicazione, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta, del sistema di calcolo contributivo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1), diversa dunque dall’iscrizione alla gestione commercianti secondo i presupposti ordinari quanto a elementi costitutivi e conseguenze giuridiche (v. Cass. n. 30554 del 2018);
13. al fine di estendere l’oggetto dell’indagine come delineato con il ricorso introduttivo l’Inps avrebbe dunque dovuto proporre ricorso incidentale, il che non ha fatto;
14. che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente sulla questione nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
15. che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019
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