Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19416 del 18/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9300-2018 proposto da:

T.M.A., T.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati EUGENIA MATARAZZO, FEDERICO CIANCA;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 976/2017 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.

RILEVATO

che:

T.M.A. e T.G. convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo la Generali Italia Spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 3-7-2011.

L’adito Giudice di Pace ritenne applicabile al caso di specie, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (così come dedotto dalla Compagnia assicuratrice, che aveva risarcito solo Euro 2.018,00, pari al 50% di quanto dovuto), e rigettò la domanda.

Con sentenza 976/2017 del 3-10-2017 il Tribunale di Viterbo rigettò il gravame proposto da T.M.A. e T.G., ritenendo non superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Avverso detta sentenza T.M.A. e T.G. hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, con il quale, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e art. 149 C.d.S., si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto il concorso paritario di responsabilità in base all’art. 2054 c.c., comma 2, non applicabile invece nella specie.

La Generali Italia SpA non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

CONSIDERATO

che:

In data 13 marzo 2019 è stata depositata istanza della parte ricorrente nella quale si fa presente che tra le parti è stato raggiunto un accordo, come da allegato atto di transazione del 12-10-2018, in cui le parti hanno dichiarato di rinunciare al giudizio pendente in Cassazione; siffatta rinuncia, non essendo Generali Italia SpA parte del presente giudizio di legittimità, non necessità ex art. 306 c.p.c. dell’accettazione della detta Compagnia, sicchè il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto.

Non si provvede sulle spese, essendo state le stesse già regolate dalle parti (con la previsione della compensazione) nel menzionato atto di transazione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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