LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2677/2018 proposto da:
BANCA IFIS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, rappresentata e difesa dall’avvocato LEOPOLDO CONTI;
– ricorrente –
contro
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FERRAGUTO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
BREPLAST SPA, FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2359/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
Mediofactoring S.p.A. (ora Mediocredito Italiano SpA) convenne in giudizio avanti il Tribunale di Pavia la società Breplast S.p.A. per sentirla condannare al pagamento dell’importo di Euro 286.726,20 in relazione a fatture emesse nei confronti di quest’ultima da ***** s.r.l. e cedute ad essa attrice. A fondamento della domanda assunse di aver stipulato con la società ***** s.r.l. in data 13/3/2002, un contratto di factoring ex lege n. 52 del 1991 ed art. 1260 c.c., con cui il factor si rendeva cessionario di tutti i crediti vantati da ***** nei confronti della debitrice Breplast, a partire dalla fattura n. *****, come da lettera di inizio rapporto, sottoscritta per accettazione da Breplast ed avente data certa. Breplast, costituendosi in giudizio chiese di chiamare il Fallimento ***** s.r. e la Banca Ifis S.p.A. (di seguito Banca Ifis), con la quale era stato stipulato un altro contratto di factoring, per sentir dichiarare chi fosse, tra l’attrice e le due chiamate, l’effettivo titolare del credito di Euro 116.115,20 di cui si riconosceva debitrice, con rigetto di ogni ulteriore domanda. Si costituì la terza chiamata Banca Ifis S.p.A. assumendo di essere titolare dei crediti azionati da Mediofactoring nei confronti di Breplast e chiedendo di essere dichiarata l’unica legittimata a ricevere i pagamenti offerti da quest’ultima, con rigetto delle domande di Mediofactoring. Il Fallimento ***** rimase contumace.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 3/4/2014, condannò Breplast a pagare a Mediofactoring S.p.A. la somma di Euro 116.155,20, disponendo in ordine alle spese.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2359 del 30/5/2017, ha rigettato l’appello di Banca Ifis, accertando innanzitutto l’esistenza di due contratti di factoring, il primo stipulato da ***** nel 2002 con Mediofactoring ed il secondo stipulato da ***** con Banca Ifis nel 2007; ha ritenuto che, nonostante la formulazione della cessione globale dei crediti pro-futuro, contenuta in entrambi i contratti di cessione, la ***** aveva in realtà ceduto crediti diversi ai due cessionari, perchè aveva specificato in esecuzione delle rispettive clausole, che di ogni cessione effettuata sarebbe stata data notizia a cura e spese del fornitore e che di ogni cessione si sarebbe data evidenza mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti. In esecuzione di tali clausole, ad avviso del giudice d’appello, vi era evidenza testuale che per le fatture di cui è causa fosse specificato con chiarezza che il cessionario era Mediofactoring S.p.A. al quale unico soggetto sarebbe stato effettuato un pagamento liberatorio. Il giudice di merito, dando seguito alla tesi della esistenza di più contratti di cessione di credito, aventi oggetti tra loro diversi, ha ritenuto che non dovesse trovare applicazione l’art. 1264 c.c., che regola l’ipotesi in cui uno stesso credito abbia formato oggetto di più cessioni in favore di soggetti diversi, nè che dovesse darsi rilievo alla data di accettazione della cessione del credito: questione che avrebbe avuto senso ove si fosse trattato di dirimere una controversia tra più cessionari dello stesso credito, mentre, essendo certo che le due cessioni avevano avuto ad oggetto crediti diversi, neppure si pone un tema di efficacia della cessione rispetto al ceduto. Conseguentemente la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello, condannando Banca Ifis alle spese del grado.
Avverso la sentenza Banca Ifis propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Mediocredito Italiano S.p.A. (già Mediofactoring S.p.A.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – violazione della L. 20 febbraio 1991, n. 52, art. 3 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè travisamento del fatto omessa/erronea considerazione di documenti essenziali ai fini del decidere (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – la ricorrente in sostanza si duole del fatto che la Corte d’Appello non abbia rispettato la normativa in materia di cessione di crediti di impresa, quale disciplinata dalla L. n. 52 del 1991, con specifico – riguardo all’art. 3, espressamente richiamato nei documenti contrattuali relativi alla cessione intervenuta con Banca Ifis S.p.A..
Ad avviso della ricorrente la cessione in proprio favore avrebbe avuto le caratteristiche della cessione di crediti di massa e dunque di tutti i crediti sorti o insorgendi a partire dalle fatture emesse dall'***** derivanti da forniture di beni o servizi già effettuate, con la conseguenza di rendere inopponibili a Banca Ifis le cessioni effettuate, successivamente alla stipula del contratto di factoring, a Mediofactoring S.p.A. in data 16/5/2008, 22/5/2008; 29/5/2008, 26/6/2008, 11/6/2008 in forza di un preteso, diverso contratto di factoring.
La normativa applicabile sarebbe quella contenuta nella L. n. 52 del 1991, citato art. 3, secondo il quale “i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. La cessione di crediti di massa si considera con oggetto determinato anche con riferimento a crediti futuri se è indicato il debitore ceduto”.
Questa essendo la fattispecie, ad avviso della ricorrente, la ragione stessa dell’istituto verrebbe meno qualora si ritenesse che il cedente, dopo la cessione, possa continuare a disporre del proprio credito. Peraltro, essendo la cessione del credito un contratto che si perfeziona per effetto del solo scambio del consenso, la cessione pro-futuro dei crediti a Banca Ifis avrebbe sostanzialmente dovuto imporre al giudice del merito di ritenere inefficaci gli ulteriori atti di disposizione del credito posti in essere da Breplast nei confronti dell’altro cessionario Mediofactoring S.p.A.. Solo nel caso in cui i crediti fossero stati previamente notificati o accettati dal debitore ceduto ai sensi dell’art. 1265 c.c., si sarebbe potuta porre una questione di rilevanza giuridica degli atti di cessione effettuati in favore di Mediofactoring S.p.A..
2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 1265 c.c., degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1; erronea e/o omessa considerazione di documenti essenziali ai fini del decidere – censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabili gli articoli indicati in epigrafe sul presupposto dell’assenza di una cessione dello stesso credito in favore di soggetti diversi.
Ad avviso della ricorrente, in presenza di una cessione degli stessi crediti a più soggetti, la Corte di merito avrebbe dovuto fare applicazione degli artt. 1264 e 1265 c.c. e ritenere prevalente la cessione notificata per prima al debitore o quella prima accettata dal debitore con atto di data certa anteriore. Nel caso di specie l’accettazione della cessione di crediti futuri in favore di Banca Ifis era anteriore rispetto a quella perfezionata nei confronti di Mediofactoring e ne era anteriore la stessa stipula essendo la prima del dicembre 2007 e la seconda del maggio 2008. Il Giudice avrebbe dunque dovuto ritenere la titolarità esclusiva di Banca Ifis dei crediti in contestazione e, conseguentemente, riconoscerla quale unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento da parte di Breplast. L’accettazione del debitore Breplast della cessione in favore di Banca Ifis era del 31/1/2008, mentre la notifica a Breplast della cessione effettuata da ***** nei confronti di Mediofactoring risaliva alla ben successiva data del 9/6/2008. Invece il giudice, non attribuendo alcuna rilevanza alle date, ha attribuito rilevanza ai riconoscimenti di debito operati da Breplast in favore di Mediofactoring. La Corte milanese non ha colto la differenza tra contratto di factoring e cessione del credito, secondo la quale il primo, pur costituendo una mera convenzione quadro, preordinata alla disciplina di futuri rapporti commerciali, con effetti dunque meramente obbligatori tra le parti, ha tuttavia l’effetto di rendere indisponibili i futuri crediti nei confronti di soggetti terzi, diversi dal cessionario.
1-2 I motivi sono fondati per quanto di ragione. Il legislatore ha tipizzato con la L. n. 52 del 1991, la fattispecie della cessione dei crediti, modalità tipica di circolazione dei crediti d’impresa e, in relazione a tale fattispecie, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che l’obbligazione futura, relativa a crediti non ancora sorti, non abbia contenuto indeterminato o indeterminabile ma sia meritevole di tutela proprio perchè tipizzata dalla legge con la previsione di un contratto atipico, con effetti diversi dal factoring tradizionale. La connessione del trasferimento in massa dei crediti futuri all’esercizio dell’impresa li rende validi, e tra le varie ricostruzioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per determinare gli effetti del factoring di crediti futuri appare persuasiva la tesi di chi ritiene che il contratto di factoring sia un contratto definitivo, con valore non esclusivamente normativo, dal quale nascono diritti ed obblighi per entrambe le parti, di guisa che il cedente perde la disponibilità dei crediti ceduti e non può farne oggetto di nuovi negozi di cessione in favore di soggetti terzi (Cass., 1, n. 3829 del 15/2/2013; Cass., 3, n. 2746 dell’8/2/2007; Cass., 3, n. 30611 del 2018). Appare allora evidente che, se dalla stipulazione del contratto di factoring derivano effetti obbligatori per entrambi i contraenti, l’eventuale conflitto che possa insorgere in ordine alla titolarità dei crediti, in conseguenza della stipulazione di più contratti di factoring aventi ad oggetto crediti futuri tra lo stesso cedente e diversi cessionari, non può che essere risolto con l’applicazione degli artt. 1264 e 1265 c.c., che, contrariamente a quanto ritenuto dalla impugnata sentenza, sono le uniche norme che possono dirimere conflitti tra più cessioni dello stesso credito a diversi cessionari. E, nel caso di specie, l’anteriorità della stipulazione del contratto di factoring con Banca Ifis S.p.A. rispetto a quella con Mediofactoring S.p.A. consentiva di risolvere il conflitto tra più cessionari in favore del soggetto che per primo aveva notificato la cessione al debitore o nei confronti del quale la cessione era stata per prima accettata dal debitore. Dunque l’irrilevanza del debitore nel perfezionamento della fattispecie del factoring, che ha natura di contratto meramente consensuale e ad efficacia obbligatoria, viene meno rispetto all’ipotesi di conflitto tra più cessionari, conflitto che può essere risolto solo con riferimento all’anteriorità della notifica della cessione al debitore o della sua accettazione.
Occorre dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nell’ipotesi di contratto di “factoring” con cessione “pro solvendo” di crediti futuri (nella specie, crediti nascenti in favore di una società dall’esecuzione di un contratto di appalto), ricevuta la notifica della cessione, il debitore ceduto non può liberarsi delle proprie obbligazioni adempiendo in favore di soggetto indicato dal creditore cedente (nella specie, la società nuova appaltatrice dei lavori, in quanto cessionaria di un ramo di azienda dell’originaria creditrice), perchè il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione in favore del “factor” di un credito non ancora venuto ad esistenza implica il solo differimento dell’effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio. (Cass., 3, n. 23175 del 31/10/2014; Cass., 1, n. 31896 del 10/12/2018).
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019
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