Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5129 del 26/02/2020
Il patto di non cedibilità del credito può essere opposto dal debitore ceduto al cessionario solo se sia provato, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, c.c., che quest’ultimo ne avesse effettiva conoscenza al tempo della cessione, non essendo sufficiente la mera conoscibilità, in ragione del principio di normale cedibilità dei crediti di cui all’art. 1260, comma 1, c.c. e del principio di relatività degli effetti del contratto sancito dall’art. 1372 c.c.