LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15803-2018 proposto da:
POMI SOCIETA’ SEMPLICE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato LUCA LO GIUDICE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ITAS MUTUA – ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA’
MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9 presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PORTATADINO.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 654/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI PASQUALE.
RILEVATO
CHE:
1.La Pomi società semplice in liquidazione ha proposto ricorso nei confronti della RSA – Sun Insurance Office Ltd – Rappresentanza e Direzione Generale per l’Italia avverso la sentenza n. 654/2018 della Corte di Appello di Genova, che, rigettando l’impugnazione da essa proposta, ha integralmente confermato l’ordinanza, emessa in data 14/5/2014 ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Genova. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato che l’infortunio mortale, occorso in ***** il ***** al dipendente B.E., rientrava nella polizza n. 0745.1010000225 contro i rischi per la responsabilità civile, stipulata dalla Pomi in data 25/9/2007 con RSA – Sun Insurance Office Ltd.
2. Ha resistito ITAS Mutua – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, quale successore a titolo particolare di RSA ex art. 2558 c.c. nel contratto assicurativo dedotto in giudizio.
3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
4.In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
CONSIDERATO
CHE:
1.Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la società ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 702 quater c.p.c. e dell’art. 24 Cost. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili, perchè tardivi, i documenti che essa intendeva produrre in secondo grado (verbale unico di accertamento e otificazione in data 21/12/2012; modelli F 23, relazione dei Carabinieri di *****), senza considerare che si trattava di documenti indispensabili al fine di provare che il dipendente, vittima di infortunio mortale, era stato assunto in data 18/9/2012 (e cioè due giorni prima dell’infortunio), con conseguente operatività della polizza.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, denuncia, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 delle condizioni di polizza; nonchè omesso esame dei requisiti del dolo e della colpa grave necessari per la dichiarazione di inoperatività della polizza.
2. Il ricorso è inammissibile 2.1. Il primo motivo è inammissibile per mancata impugnazione di tutte le motivazioni che sorreggono la sentenza impugnata.
Invero, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado in punto di non indennizzabilità del sinistro per effetto dell’art. 42 delle condizioni generali per omessa dichiarazione di assunzione del dipendente anche ai fini INAIL, osservando che, se è vero che la vigente normativa consente al datore di lavoro di inviare, entro 5 giorni dall’assunzione, alla sezione circoscrizionale per l’impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico, è anche vero che detta procedura è consentita solo in caso di lavori urgenti, connessi ad esigenze produttive, ipotesi questa che non risultava ricorrere nella fattispecie in esame. Orbene, tale statuizione non risulta impugnata dalla ricorrente. Ne consegue che, quand’anche fosse stato accolto il motivo in esame, concernente la prova della data di assunzione, resterebbe comunque coperta da giudicato la statuizione relativa alla non validità della comunicazione tardiva effettuata, comunque ostativa all’operatività della polizza.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile per inosservanza del requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.
Invero la ricorrente sostiene che nella specie non opera la clausola di cui all’art. 42 delle condizioni generali della polizza, ma inammissibilmente non la riporta.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
PQM
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019