LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13698-2017 proposto da:
CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE PARROCHIALI DELLO SPIRITO SANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO ROSSI, ANTONIO CIAVARELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7945/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla Congregazione delle Ancelle Parrocchiali dello Spirito Santo contro gli avvisi di accertamento relativi ad ICI per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
Avverso la decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
Con apposita istanza, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova dei versamento della prima rata degli importi liquidati in applicazione del beneficio.
Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019