Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19813 del 23/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26874-2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. BONGHI 32-D, presso lo studio dell’avvocato MICHELE D’IPPOLITO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ ABACO P.A. in persona del Consigliere Delegato, domiciliato in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 51 presso lo studio dell’Avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO ZAMPESE giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI LADISPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1848/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.A., comproprietaria di immobili siti in Ladispoli, impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Roma, l’ingiunzione di pagamento n. ***** relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni 2003-2007 emessa dalla Abaco spa, società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione Ici del Comune di Ladispoli.

2.La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso 3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale della Lazio rigettava l’appello osservando: a) che la notifica dell’ingiunzione non era inesistente e la nullità della notificazione era stata sanata dall’impugnazione dell’atto da parte del destinatario; b) che la notifica degli avvisi di accertamento era regolarmente avvenuta con le forme dell’art. 140 c.p.c.; c) che l’allegazione degli avvisi di accertamento non era necessaria.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente articolando due motivi. Abaco ha depositato controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia “carente, contraddittoria motivazione della sentenza d’appello della CTR su punti fondamentali della controversia, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e del d.P.R. n. 600 del 1973” In particolare si duole la S. che l’impugnata sentenza non avrebbe sanzionato la nullità della notifica dei cinque avvisi di accertamento, atti prodromici all’ingiunzione di pagamento, avvenuta con un unico atto e non con cinque distinte notifiche.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e 4, carente ed incongrua motivazione. Sostiene il ricorrente: a) che non essendosi formato il titolo esecutivo il Comune non aveva provato i fatti i costitutivi della pretesa impositiva; b) che la notifica dell’ingiunzione non poteva effettuarsi mediante un soggetto privato, c) che il termine fissato di trenta giorni era incongruo; d) che erano carenti le indicazioni sui mezzi di impugnazione.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 In punto di notifica degli avvisi di accertamento si legge nella impugnata sentenza quanto segue: “il Comune di Ladispoli ha depositato la documentazione da cui risulta che il messo comunale in data 19.6.2009 tentò la notifica dell’atto al domicilio della contribuente, seguendo le prescrizioni dell’art. 140 c.p.c.. Non trovando la persona a cui effettuare la consegna, affisse alla porta di abitazione l’avviso che l’atto veniva depositato al Comune e che sarebbe stata spedita raccomandata. Si tratta delle relate di notifica n. *****, *****, *****, ***** e *****, in ciascuna figura il numero della rispettiva raccomandata. In data 20.6.2009 la ricevuta di ritorno di dette raccomandate risulta firmata da P.E. e nella medesima figura la scritta che si trattava di raccomandate varie. Nella relata si indica poi che la notifica atteneva ad un avviso e nessuna ulteriore indicazione è prescritta, dal momento che il destinatario è notiziato che l’atto è depositato presso il Comune, dove la può ritirare Parimenti infondato è il quarto motivo, in cui si eccepisce che non potevano essere notificati più avvisi con un unico atto, perché, come sopra rivelato, per ciascuno dei 5 avvisi fu compilata la rispettiva relata e indicata la rispettiva raccomandata”.

2.2 La CTR ha quindi dato sufficientemente conto delle modalità di notifica degli avvisi di accertamento non incorrendo nei denunciati vizi di carenza e contraddittorietà di motivazione.

2.3 L’impugnata sentenza ha, inoltre, correttamente applicato la normativa di settore.

2.4 Il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 prevede che la notificazione degli avvisi avvenga a mezzo di messi comunali, messi speciali autorizzati dall’ufficio secondo le nome stabilite dall’art. 137 c.p.c. e s.s.. Nella fattispecie la CTR, esaminando gli atti, ha affermato la ritualità della notifica degli avvisi avvenuta con le forme dell’art. 140 c.p.c..

2.5 E’, inoltre, principio consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte, condiviso integralmente dal Collegio, quello secondo cui “In tema di accertamento delle imposte, non si ha violazione dell’art. 137 c.p.c. nel caso in cui più avvisi siano notificati al medesimo contribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l’atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari (Cass. 3195/2015 e 1734/2007).

3. Il secondo motivo è, parimenti, infondato.

3.1 Correttamente la CTR non è entrata nel merito della pretesa impositiva fatta valere con gli avvisi di accertamento dal momento che in mancanza di una loro impugnazione l’accertamento fiscale era ormai diventato definitivo.

3.2 Risulta pacifico che il Comune di Ladispoli per il recupero dell’imposta ICI non pagata nel 2007 si sia avvalso della procedura dell’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2.

3.3 L’utilizzo di tale istituto è previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5 a tenore del quale “la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate dello stato di spettanza delle Province e dei Comuni viene effettuata con la procedura di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati al comma 5, lett. b)”. La disposizione era stata abrogata dal L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 224, lett. b) con decorrenza dal 1° gennaio 2018 tuttavia il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2, lett. a) (denominato “Milleproroghe”) ha ripristinato la possibilità dei Comuni di avvalersi della procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, anche mediante affidamento ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b).

3.4 E’ incontestato che il Comune di Ladispoli abbia stipulato con la società Abaco spa il contratto di cui al rep. 4527 in virtù del quale la società controricorrente è delegata all’accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi comunali e delle entrate extratributarie con le modalità di cui al R.D. n. 639 del 1910.

3.5 Con riferimento alla validità della notifica effettuata dal concessionario va rilevato come tale possibilità è espressamente contemplata combinato disposto dalla (finanziaria 2007) L. n. 296 del 2007, art. 1, commi 158 e 159 in (forza dei quali ” Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b), e successive modificazioni, nonchè tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità”.

3.6. Quanto alla legittimità della notifica a mezzo del servizio postale ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 la notifica della cartella dagli ufficiali di riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass. nr. 3254/201617598/2010, 911/201214146/2014) è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.

3.7 Priva di alcun fondamento sono gli ulteriori profili di doglianza relativi al termine e al mancato mancate indicazioni sui mezzi di impugnazione. Il termine di trenta giorni entro cui pagare espressamente è espressamente previsto dal R.D. n. 639 del 1910, art. 2, e la mancata indicazione dei termini per l’impugnazione non determina alcuna nullità dell’atto.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5 Venendo alle statuizioni sulle spese, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 “la parte contro il quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito dei ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale” Dall’esame della relata di notifica in calce al controricorso si evince che l’atto è stato notificato a mezzo del servizio postale presso il procuratore costituito dinanzi al Giudice di merito di S.A. avv. Michele D’Ippolito. E’ stata versata in atti la ricevuta di spedizione della raccomandata del 6.12.2016 ma non l’avviso di ricevimento della raccomandata e, pertanto, non vi è prova del perfezionamento dell’iter notificatorio a mezzo del servizio postale. Ne segue che il controricorso deve aversi per carente di prova di notificazione tempestiva e quindi risulta irritualmente proposto, da tanto discende che non avendo la resistente svolto ulteriore attività difensiva, non può essere a lei riconosciuta, ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alcuna rituale attività svolta in questa sede (cfr Cass. nr 12605/2018, 27369/2017).

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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