Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19934 del 23/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18309-2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA N. 6, presso lo studio dell’avvocato ARENA MIRKO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.T., T.G., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato COSSA GIUSEPPE SALVATORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPEIS MASSIMILIANO;

– controricorrenti –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 161/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

Che:

1. C.G. e M.T., genitori adottivi della minore C.D., Co.An., i nonni paterni, la nonna materna e gli zii, paterni e materni, agivano contro Z.G. e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della morte di C.D., colpita dalla vettura condotta dalla Z., ed assicurata dalla UnipolSai, mentre circolava in bicicletta seguita dalla madre.

Con sentenza 564/2015, il Tribunale di Udine rigettava le domande attoree, ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi alla condotta esclusiva della minore.

2. C.G., M.T., C.A. e T.G. appellavano la sentenza di prime cure. Z.G. e la UnipolSai s.p.a. resistevano all’impugnazione.

Con sentenza 161/2018, depositata il 23 aprile 2018, la Corte territoriale di Trieste riformava integralmente la sentenza gravata, ritenendo di poter desumere la responsabilità di Z.G. dalla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.pronunciata a suo carico; rilevava altresì che l’evento dannoso fosse da imputarsi alla mancata attenzione della conducente della vettura, impegnata ad effettuare una manovra di sorpasso della bicicletta, non soltanto vietata, in quanto eseguita in prossimità di un’intersezione, ma posta in essere senza accertare se questa potesse essere effettuata in sicurezza senza creare pericoli; che l’ombra gravante sul tratto di strada interessato dal sinistro non poteva considerarsi un’esimente, ma motivo di maggiore attenzione, sicchè in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, la conducente doveva ritenersi obbligata a risarcire il danno.

3. Avverso tale sentenza Z.G. e la UnipolSai s.p.a. propongono ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi C.G., M.T. e T.G. resistono con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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