Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19940 del 23/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21174-2018 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– ricorrente –

contro

EDANCA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato CARLA GAMBARDELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati DAVID BACECCI, DANIELE GRIMALDI;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte;

ritenuto, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio camerale sulla proposta di cui all’art. 380 bis c.p.c., quale applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, e delle osservazioni svolte con la memoria depositata in atti in cui la resistente, richiamando due ordinanze di questa Corte (Cass. 22303/18 e 22304/18) ha formulato una eccezione di carenza di legitimatio ad causam in capo a Tre Esse Italia s.r.l. e di conseguente carenza di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione, sul presupposto che la società concessionaria abbia svolto, sin dal primo grado del giudizio, un intervento adesivo dipendente.

Ritenuto che la controversia non si ponga in termini d’immediata evidenza decisoria in considerazione di quanto affermato da questa Corte con le pronunce n. ri 6772/2010; 25305/2017; 11514/2018.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione della stessa per trattazione alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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