Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20076 del 24/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5161-201 proposto da:

FINSITA HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO COLAPINTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO COLAPINTO;

– ricorrente –

contro

CO.MO.I. COMPAGNIA MOBILIARE INVESTIMENTI SOCIETA’ D’INTERMEDIAZIONE SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, CO.M0.I.

CORPORATE ADVISORY SRL” in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA Lucrezio Caro 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBALDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO ALMINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2553/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2019 dal Consi2;liere Relatore Dott.ssa CHIARA GRAZIOSI.

La Corte:

RILEVATO

che:

controricorrenti:

Avendo Vinella Group Fin-Part. S.p.A. convenuto davanti al Tribunale di Milano CO.MO.I SIM S.p.A. e CO.MO.I CORPORATE ADVISOR S.r.l. in liquidazione per ottenere l’annullamento per dolo e/o errore di una lettera di mandato del 9 giugno 2011 e di una relativa lettera di intenti del 10 giugno 2011 con condanna delle convenute a pagarle la somma di Euro 84.000 per ripetizione di indebito oggettivo, ex artt. 2033 e/o 2043 c.c., chiedendo altresì di dichiarare la risoluzione per inadempimento di lettera di mandato del 1 giugno 2010 e di lettera di mandato del 15 gennaio 2010 e di condannare conseguentemente controparte a pagarle l’importo di Euro 162.000 ai sensi dell’art. 2043 c.c., si costituivano le convenute, resistendo e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte a pagare a loro dei crediti derivanti dall’attività prestata e a risarcire danni.

Il Tribunale, con sentenza n. 6036/2015, rigettava le domande attoree e condannava l’attrice, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, a pagare l’importo di Euro 300.000 quale sorte a CO.MO.I SIM S.p.A.

Vinella Group Fin-Part. S.p.A. proponeva appello, cui le controparti resistevano e che la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 9 giugno 2017, accoglieva parzialmente, riducendo la condanna dell’appellante a pagare una sorte di Euro 230.000.

Finsita Holding S.p.A. ha proposto ricorso, da cui si sono difese con controricorso e successivamente anche con memoria CO.MO.I SIM S.p.A. e CO.MO.I CORPORATE ADVISOR S.r.l. in liquidazione.

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in tre motivi, tutti rubricati come denuncianti nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

A prescindere dalla omessa indicazione della ricorrente in ordine a quale rapporto abbia con Vinella Group Fin-Part. S.p.A.., e dato atto della infondatezza della eccezione di tardività del ricorso avanzata nel controricorso (pagine 8ss.) perchè non tiene conto della sospensione feriale, assorbente di ogni profilo è il rilievo che, ictu oculi, il ricorso manca di una premessa espositiva dei fatti quale viene richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alle controricorrenti; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi C 10.300, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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