Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.13274 del 18/05/2021
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull’id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2724 del 07/02/2026
In tema di danni cagionati da cani randagi, la responsabilità della pubblica amministrazione è regolata dall’art. 2043 c.c. e non dall’art. 2052 c.c., non essendo i cani randagi equiparabili alla fauna selvatica protetta. Ne consegue che il danneggiato deve provare non solo l’evento dannoso e la natura randagia dell’animale, ma anche una specifica condotta colposa, commissiva od omissiva, dell’ente preposto alla prevenzione del randagismo, dimostrando l’insufficiente organizzazione o gestione del servizio e la concreta evitabilità dell’evento con uno sforzo proporzionato. La mera presenza dell’animale sulla pubblica via non consente di presumere la colpa dell’ente, né di configurare una forma di responsabilità oggettiva; solo una volta accertata la violazione degli obblighi di prevenzione, il nesso causale può ritenersi provato anche in via presuntiva secondo il criterio della concretizzazione del rischio, salva la prova del caso fortuito da parte dell’amministrazione